La Cassazione: niente aiuti di Stato ai terremotati ospitati dai parenti

21 Dicembre 2021

L’AQUILA. La Corte di Cassazione, con due diverse ordinanze, ha rigettato il ricorso di due cittadini che avevano chiesto al Comune di Pizzoli, senza averne diritto, il contribuito di autonoma...

L’AQUILA. La Corte di Cassazione, con due diverse ordinanze, ha rigettato il ricorso di due cittadini che avevano chiesto al Comune di Pizzoli, senza averne diritto, il contribuito di autonoma sistemazione. I due si erano già visti respingere “la pretesa” sia dal tribunale che dalla Corte di Appello dell’Aquila.
La Cassazione nel respingere i due ricorsi scrive: «Va premesso che l’ordinanza 3754 del 2009 ha previsto la concessione di un beneficio economico, denominato Contributo per l’autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici con decorrenza, in tale secondo caso dalla data di sgombero dell’immobile. Nel caso di specie i giudici territoriali (tribunale e Corte d’Appello) hanno accertato che i ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare nel comune di Pizzoli ove risiedevano alla data del 6 aprile 2009, hanno ricevuto, dopo il sisma, ospitalità, unitamente al loro nucleo familiare convivente, presso l’abitazione di congiunti in altra regione, senza dunque avvalersi dell’ospitalità alberghiera o in tendopoli apprestata dalla Protezione civile. Le loro abitazioni, a seguito dei controlli effettuati, sono risultate pienamente agibili e quindi correttamente i giudici territoriali hanno negato la sussistenza in specie dei presupposti per la concessione del beneficio, non essendo risultati i ricorrenti proprietari di un immobile distrutto o oggetto di provvedimento di sgombero. Inoltre, con specifico riguardo all’ordinanza emessa dal Comune di Pizzoli, i giudici territoriali hanno ritenuto che essa, lungi dall’imporre il rientro nelle abitazioni dichiarate agibili a seguito di un implicito provvedimento di sgombero, aveva piuttosto il fine di escludere l’ulteriore riconoscimento del diritto all’ospitalità gratuita nei campi d’accoglienza, negli alberghi e nelle strutture residenziali ai proprietari d’immobili risultati agibili».
Infine, la Cassazione sottolinea che «i ricorsi sono inammissibili nella parte in cui sollecita una diversa interpretazione dell’ordinanza in questione, non essendosi evidenziati fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici territoriali».
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