Le casette in zona alluvionale vanno demolite

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso del proprietario di un immobile post sisma sorto vicino al fiume
L’AQUILA. Le casette provvisorie costruite nel post sisma grazie alla “famosa” delibera di consiglio comunale numero 58, se sorgono in zona alluvionale devono essere demolite. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato bocciando il ricorso di un cittadino che aveva realizzato l’immobile nella piana che costeggia la scuola della Guardia di finanza (Coppito) e arriva fin verso il Cermone, nei pressi di Pizzoli e Arischia. Tutto è partito da una «ordinanza di demolizione di opere abusive, la 45 del 2011, assunta dal Comune dell’Aquila e avente ad oggetto il manufatto sito in località Piana del Campo, via delle Fiamme Gialle». Il Tar in primo grado, con sentenza del 2018, aveva dato ragione al Comune e a quel punto il cittadino si è rivolto al Consiglio di Stato allegando anche perizie di parte in base alle quali il pericolo alluvionale risulta molto basso se non addirittura inconsistente. Ma i giudici di appello hanno confermato la decisione del Tar Abruzzo. «Il divieto di edificazione in zona soggetta a pericolo alluvionale – in quanto afferente a un’area in cui l’interazione dell’attività edilizia con la dinamica dei corpi idrici è idonea a produrre una condizione di rischio sul territorio e quindi suscettibile di esporre a pericolo pure l’incolumità individuale – fa ritenere la zona interessata come compresa nel regime vincolistico di natura idrogeologica posto come limite all’edificazione dalla delibera 58 del 2009», si legge nella sentenza. «Con quella delibera», sottolineano i giudici, «il consiglio comunale dell’Aquila ha inteso soddisfare le esigenze abitative temporanee dei cittadini nonché quelle relative allo svolgimento di attività connesse alla residenza definendo criteri e procedure per localizzazione e realizzazione di manufatti temporanei, prevedendo tuttavia la loro conseguente rimozione, stante la loro caratteristiche di provvisorietà. Sebbene tali interventi edilizi potessero essere fatti in deroga all’ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia non poteva certamente ammettersi l’edificazione di immobili in situazioni di pericolo per l’incolumità della cittadinanza. Pertanto la realizzazione di un manufatto in un’area in cui – secondo apposita classificazione – emergeva un livello di pericolosità molto elevata (P4) non poteva ritenersi giustificata sulla base della disciplina emergenziale in esame. Pur consentendo la delibera comunale l’edificazione in deroga rispetto al regime vincolistico, la stessa non potrebbe essere applicata oltre i casi da essa considerati, dovendo essere intesa restrittivamente. Per l’effetto, si conferma la necessità di restringere l’area della deroga amministrativa, posta dalla disciplina emergenziale, evitando di comprendervi anche il regime vincolistico dettato dal Piano stralcio di difesa dalle alluvioni, le cui previsioni devono intendersi comunque operanti a regolazione dell’assetto del territorio», conclude la sentenza. (g.p.)
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