Fragili, il lavoro da casa si può fare fino al 31 marzo

Ecco l’elenco delle patologie che danno diritto alla proroga dello smart working: dagli immunocompromessi ai cardiopatici, i diabetici e gli esentati dal vaccino
PESCARA. Ora è ufficiale: confermata la proroga fino al 31 marzo delle agevolazioni per lo smart working e per le assenze retribuite per i lavoratori fragili, che sarebbero scadute lunedì 28 febbraio. Questo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Natale del Governo.
Per più di un altro mese ancora, quindi, come riporta il sito del ministero del Lavoro, i fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, però, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Nella legge, inoltre, si prevede l’applicazione delle norme sui congedi parentali per figli fino a 14 anni affetti da Covid, in quarantena o con attività scolastica sospesa, sempre fino a 31 marzo. Si prevedono poi anche disposizioni sull’impiego del Green pass nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato.
Ma chi sono i lavoratori fragili? Finora erano genericamente tre categorie: gli immunodepressi, gli affetti da patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso e disabili riconosciuti ai sensi della legge 104. Il nuovo decreto, invece, specifica con maggiore dettaglio la platea. E nella definizione hanno un loro peso, oltre alle patologie, anche l’esenzione dalla vaccinazione anti-Covid e l’età.
GLI IMMUNOCOMPROMESSI
Il primo elenco riguarda quelle categorie di persone che rientrano tra i fragili indipendentemente dallo stato vaccinale anti-Covid perché con “marcata compromissione della risposta immunitaria”, quindi: con trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); in attesa di trapianto d’organo; con terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); con patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; con immunodeficienze primitive (come la sindrome di Di George, quella di Wiskott-Aldrich e l’immunodeficienza comune variabile); con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (come in terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario); in dialisi per insufficienza renale cronica grave; con pregressa splenectomia; con sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) sulla base di giudizio clinico.
CHI HA DIVERSE PATOLOGIE
Fanno parte dell’elenco dei fragili – e quindi possono godere delle agevolazioni per il lavoro agile – indipendentemente dal vaccino anche i pazienti con tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica;obesità.
GLI ESENTATI DAL VACCINO
Sono con considerate fragili anche quelle persone che sono esentate dal vaccino anti-Covid per motivi sanitari e che, contemporaneamente, rientrano anche in una delle fasce di rischio in caso di contagio.
Sono quindi innanzitutto tutti gli ultrasessantenni, ma anche coloro che rientrano nella condizione di “elevata fragilità” secondo la circolare ministeriale dell’ottobre scorso che definiva la somministrazione della terza dose “booster” prioritariamente a chi affetto da alcune malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete o altre endocrinopatie severe, epatiche, cerebrovascolari, emoglobinopatie, ma anche fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica riconosciuta secondo il comma 3 dell’articolo 4 della legge 104 del 1992. (l.t.)

