Il Tar: alla Life i servizi trasporto ambulanze del 118
Il Tar boccia e dichiara “inammissibile” il ricorso contro la Asl presentato dalla Croce Rossa di Penne e Spoltore e dalla Misericordia di Pescara. I giudici hanno accolto la linea dell’azienda...
Il Tar boccia e dichiara “inammissibile” il ricorso contro la Asl presentato dalla Croce Rossa di Penne e Spoltore e dalla Misericordia di Pescara. I giudici hanno accolto la linea dell’azienda sanitaria locale, considerando legittimo il rinnovo dell’affidamento semestrale all’associazione di volontariato Life dei servizi di trasporto sulle ambulanze del 118. Un affare da oltre 150mila euro che già in passato aveva innescato un clima di tensione tra i volontari, sfociato poi in un primo ricorso al Tar, respinto nell’aprile scorso e giudicato “infondato” e “inammissibile”. La nuova contestazione, avanzata nei confronti della Asl, muove dalla deliberazione numero 536 del 6 giugno scorso, con la quale è stato rinnovato l’affidamento alla onlus Life dei servizi di trasporto di infermi e feriti al di fuori del sistema di urgenza ed emergenza sanitaria. Una decisione impugnata dalla Croce Rossa di Penne e Spoltore e dalla Misericordia di Pescara, che ne hanno chiesto l’annullamento incentrando il ricorso sul “presupposto errato” di aver stipulato un accordo senza tenere conto degli enti già convenzionati, ma basandosi su una «affermazione generica dell’incapacità a espletare in misura sufficiente le attività di trasporto richieste». Secondo l’avvocato della Croce Rossa di Penne e Spoltore e della Misericordia, Mario Ginetti, la decisione di affidare il servizio a un’associazione terza inciderebbe negativamente sulle loro attività economiche e sui bilanci della Asl. Non è così per i legali della Life Maurizio Mililli e Lorenzo Passeri Mencucci che, invece, sottolineano come le tariffe da loro applicate per garantire il trasporto sanitario degli infermi della Asl risultano non solo in linea con quanto previsto dal piano di risanamento sanitario, ma soprattutto inferiori di circa il 40 per cento rispetto a quanto applicato dagli altri enti in convenzione che continuano a effettuare il servizio di trasporto sanitario in regime di proroga, senza attenersi ai tetti di spesa imposti dalla Regione nel 2011. Una linea accolta dai giudici Alberto Tramaglini, Renata Emma Ianigro e Massimiliano Balloriani, che hanno dichiarato inammissibile il ricorso sia «in ragione della inadeguatezza dei soggetti già convenzionati» a soddisfare per intero la domanda di trasporto sanitario, sia poiché non si conoscono con esattezza i tempi della nuova gara d’appalto della Regione Abruzzo. In conclusione, il Tar ha rilevato l’assenza di documentazione idonea a provare quanto il rinnovo della convenzione possa realmente a incidere sui bilanci della Asl: “Le ricorrenti”, scrive il Tar, “non hanno neanche adempiuto in modo sufficiente all’onere di allegazione di elementi concreti idonei a deporre nel senso di un’effettiva sussistenza di un interesse di tipo risarcitorio, comprovando sulla base di elementi concreti il danno ingiustamente subito e il nesso di casualità con il provvedimento impugnato». (Ylenia Gifuni)

