L’agenzia non vende la casa e chiede soldi ai proprietari

16 Luglio 2021

PESCARA. Brutta avventura, poi risolta nel migliore dei modi, per due fratelli pescaresi, che tempo fa avevano deciso di rivolgersi ad un'agenzia immobiliare della capitale per vendere la casa romana...

PESCARA. Brutta avventura, poi risolta nel migliore dei modi, per due fratelli pescaresi, che tempo fa avevano deciso di rivolgersi ad un'agenzia immobiliare della capitale per vendere la casa romana ereditata dalla madre defunta. Non solo la casa è rimasta invenduta, ma si sono visti richiedere dall'agenzia la bellezza di 28mila euro. E questo perché uno dei due, constatando dopo diversi mesi che nulla si muoveva, ha provato a chiedere con una email se era possibile sospendere l'incarico che le era stato affidato.
Per tutta risposta, l'agenzia immobiliare ha richiesto sia a lui che al fratello il pagamento di 28mila euro a titolo penale per il recesso anticipato. L'8 luglio si è svolta la prima udienza, al termine della quale il giudice del tribunale civile di Roma Vincenzo Picaro ha respinto in toto le tesi dell’agenzia immobiliare, rigettandone il ricorso, e accogliendo la linea degli avvocati Manuela Cinquegrana e Antonio Di Monte, a cui i due fratelli si erano rivolti fra l'altro per tentare di risolvere in via bonaria la vicenda. E invece l’agenzia immobiliare, dopo avere avviato le procedure obbligatorie di negoziazione assistita, si è rivolta al tribunale.
Sostanzialmente il giudice ha rilevato che non si poteva considerare come un recesso l’email inviata da uno dei fratelli in quanto proveniente «da un soggetto estraneo al mondo giuridico», ma come una semplice richiesta di sospensione. Che non avesse intenzione di recedere in tronco dal contratto, stando al tribunale, si evince anche dal fatto che successivamente ha inviato una raccomandata con la quale ha chiesto di non rinnovare il contratto alla sua naturale scadenza annuale.
Il giudice ha fatto presente inoltre che a richiedere la sospensione è stato soltanto uno dei fratelli, «per cui», spiegano i due avvocati, «in assenza di una revoca congiunta del mandato immobiliare, questo non avrebbe avuto effetto in ogni caso». Il giudice scrive testualmente che «in caso di mandato conferito da più persone con un unico atto e per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto nel caso di specie dal momento che la comunicazione è stata effettuata esclusivamente da uno e non anche dall'altro nonostante entrambi abbiano firmato l’incarico di mediazione per la vendita e locazione dell’immobile, per cui anche se alla comunicazione fosse attribuito un significato di recesso, lo stesso dovrebbe ritenersi privo di effetto perché non proveniente da entrambi i mandanti». (a.d.f.)