«Mascitelli non andava rimosso» La Regione gli deve 100mila euro

Per la Corte d’Appello dell’Aquila, fu illegittimo far decadere l’ex direttore dell’Agenzia sanitaria: «Il meccanismo dello spoils system, del tutto discrezionale, è incompatibile con tali figure tecniche»
PESCARA. L’ex direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Alfonso Mascitelli (medico ospedaliero, eletto senatore nel 2008 nelle liste dell’Italia dei Valori), doveva restare al suo posto e il provvedimento disposto dalla giunta regionale (delibera 557 del 14 settembre del 2020) con la quale è stata comunicata a Mascitelli la decadenza dal proprio incarico, è illegittima e in quanto tale va disapplicata. Lo hanno stabilito i giudici della sezione lavoro della Corte d’Appello dell’Aquila che, dopo aver riformato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del ginecologo pescarese, hanno condannato la Regione Abruzzo a pagare a Mascitelli 100 mila euro, oltre gli interessi, e quindi al pagamento di quanto sarebbe spettato al ricorrente se fosse rimasto in quel posto fino alla scadenza naturale del contratto. È stato quindi accolto (anche se parzialmente, visto che la Corte non ha riconosciuto il risarcimento dovuto per la perdita di chance) il ricorso presentato dall’avvocato Carmine Ciofani, che aveva sostenuto come quella decisione fosse persino incostituzionale. In sostanza, i giudici aquilani hanno ribadito un concetto già enunciato dalla Suprema Corte, e cioè la illegittimità del meccanismo dello spoils system (la pratica politica secondo cui gli alti dirigenti della pubblica amministrazione cambiano con il governo), che non si può applicare a figure tecniche come quella del direttore dell'Agenzia sanitaria.
«Deve ritenersi che il meccanismo di decadenza automatica e del tutto discrezionale», si legge in sentenza, «previsto anche dal vigente articolo 1 della legge regionale 27/2005 è incompatibile con l'art. 97 della Costituzione se riferito ai titolari di incarichi dirigenziali che comportano l’esercizio di funzioni di esecuzione dell’indirizzo politico ma non di diretta collaborazione e cogestione del governo regionale».
I giudici spiegano che l’Agenzia sanitaria è dotata di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica e quindi titolare di un compito di supporto tecnico scientifico alla direzione Politiche della Salute, nonché funzioni di monitoraggio della spesa sanitaria. «I rapporti tra la Regione e l'Agenzia», prosegue la Corte d'Appello, «sono tali per cui la direzione e la responsabilità del Direttore sono autonome, ma entro gli indirizzi definiti dalla giunta regionale». È il direttore, quale figura tecnico-professionale, a essere responsabile del perseguimento degli obiettivi «definiti negli appositi atti di indirizzo deliberati dagli organi di governo regionale».
Quindi «ne deriva un quadro», aggiungono i giudici, «in cui la specificità delle competenze e le modalità di relazione non comportano un collegamento istituzionale così immediato da rendere determinante la consonanza agli orientamenti politici della maggioranza del governo regionale». Per questo la figura del direttore non può rientrare fra quelle cui si può applicare il meccanismo della decadenza automatica. «Non si tratta», conclude la Corte, «di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma di garantirne l’attuazione, assicurando il supporto tecnico richiesto e previsto dalla legislazione regionale e restando responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione».

