No del Tar al poliziotto che vuole trasferirsi a Pescara per il figlio

14 Giugno 2018

Ricorso respinto a un assistente del reparto Mobile di Bologna che si appella alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

PESCARA. Voleva cambiare temporaneamente sede di lavoro per stare vicino al figlio piccolo e vederlo di più. Un diritto sacrosanto, soprattutto, per i bambini perché la presenza costante dei genitori incide profondamente sul loro sviluppo e benessere emotivo.
Diritti che un assistente di polizia pescarese, in servizio alla squadra Mobile di Bologna, ha cercato di far valere anche nelle aule di giustizia appellandosi persino alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge numero 176 del 1991.
Il Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna ha, però, respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il poliziotto si era rivolto al Tar per chiedere l'annullamento del decreto del ministero dell'Interno di diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo in una delle sedi della Polizia della provincia di Pescara, evidenziando, tra l'altro, anche la violazione dell'articolo 42bis del decreto legislativo n. 151/2001. Il Tar ha invece giudicato non pertinente il riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, sostenendo che le sue disposizioni «esprimono, in realtà, principi di carattere generale, non direttamente applicabili in mancanza di puntuali norme attuative».
Per il resto, il Tribunale, dopo aver rilevato «l'oggettiva carenza di organico nel reparto Mobile di Bologna, per il ruolo ricoperto dal ricorrente», accoglie in pieno la tesi del ministero secondo la quale la sottrazione di personale al reparto Mobile, che svolge «delicate funzioni di controllo, sicurezza e ordine pubblico», avrebbe serie «ripercussioni sul servizio istituzionale da svolgere».
Il Collegio poi sostiene che «il beneficio in questione non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione che ha il dovere di valutare la richiesta di trasferimento temporaneo alla luce dell'interesse pubblico e di accordare il beneficio quando a ciò non siano di ostacolo le prevalenti esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio».
Dopo aver sottolineato come l’assistente avesse già usufruito di un trasferimento temporaneo di 122 giorni alla Questura di Pescara, i giudici evidenziano che manca «l'imprescindibile presupposto dell'assenso della sede di attuale prestazione del servizio».
Infine, i magistrati amministrati osservano che«quantunque non sia contestabile che la ratio della disposizione in questione sia diretta inequivocabilmente a tutelare valori di rilievo costituzionale quali sono quelli della famiglia e dei figli minori di età, risulta altrettanto incontestabile che il fruitore di tale normativa è un dipendente pubblico e che, pertanto, specie in relazione al personale svolgente delicate funzioni di polizia, debba parimenti essere tutelato l'interesse pubblico al corretto ed efficiente esercito delle attività istituzionali di controllo, sicurezza e ordine pubblico attribuite alla polizia di Stato».
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