Spese Covid in azienda Come farsi rimborsare 

La guida per presentare le domande. Bonus fino a 60mila euro

L'AQUILA. Agevolazioni fiscali per l’acquisto dei vaccini anti Covid e dei dispositivi di sicurezza. Per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 nei luoghi di lavoro, il governo ha introdotto il credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per i dispositivi di protezione individuale.
L’ultima novità, in ordine di tempo, riguarda la legge di bilancio 2021, che prevede agevolazioni sull'Iva per vaccini e kit diagnostici.
CREDITO D’IMPOSTA. Il decreto legge del 19 maggio 2020 riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. A tale agevolazione possono accedere imprenditori individuali e società, enti, persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.
La disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto possono accedervi: i soggetti in regime forfetario, i soggetti in regime di vantaggio, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. Non rientrano nella platea dei beneficiari del credito d’imposta coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
QUANTO SPETTA. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo delle risorse stanziate. Risultano agevolabili tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. In particolare, quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati e quelle riferite all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. Le attività di sanificazione devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la sanificazione può essere svolta anche in economia, dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.
MODALITÀ DI UTILIZZO. Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. In quest’ultimo caso il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate. Se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, il modello F24 viene scartato. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
NIENTE IVA. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2020 è stato applicato un regime di esenzione dell’Iva per l’acquisto di alcuni beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Un analogo trattamento è previsto per le donazioni dei farmaci ad uso compassionevole. La legge di bilancio 2021 introduce, infine, l’esenzione dall’Iva per i vaccini Covid-19 e per i kit diagnostici. Sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, le cessioni della strumentazione per diagnostica Covid, tamponi molecolari, test rapidi antigenici e sierologici, le prestazioni di servizi strettamente connesse a questa strumentazione. Anche i vaccini e le prestazioni connesse alla somministrazione sono esenti dall’Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
©RIPRODUZIONE RISERVATA