Tari, parte la corsa all’ultima rata: i pagamenti entro la fine del mese

13 Novembre 2023

Si avvicina il termine del 30 novembre per i contribuenti chiamati a versare l’imposta comunale Poi scatteranno gli accertamenti della società di riscossione, i ritardatari rischiano sanzioni pesanti

PESCARA. Torna l’incubo della Tari per le famiglie pescaresi. Entro la fine del mese migliaia di contribuenti si dovranno recare agli uffici postali o in banca per pagare l’ultima rata della tassa sui rifiuti. Questo è forse l’appuntamento più importante, perché già dalla fine dell’anno o all’inizio del prossimo scatteranno gli accertamenti e chi risulterà non in regola con i versamenti rischierà sanzioni pari al 30 per cento dell’imposta.
L’ULTIMA RATA Mancano circa due settimane e mezza alla scadenza di giovedì 30 novembre per pagare l’ultima rata della Tari per i contribuenti che hanno deciso di dilazionare i versamenti dell’imposta. Chi ha pagato tutto in un’unica soluzione entro il 31 luglio scorso, non dovrà versare nulla. Le precedenti scadenze per le rate erano state fissate al 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre.
CHI DEVE PAGARE La tassa è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo abitazioni, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, dove si producono rifiuti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le are comuni condominiali.
COME SI PAGA La Tari si deve versare con i modelli F24 precompilati che la società di riscossione del Comune Adriatica risorse ha inviato a casa dei contribuenti entro lo scorso luglio. Qualora i bollettini non fossero stati recapitati, oppure non tengano conto dei fatti che determinano un diverso ammontare del tributo, il contribuente potrà procedere autonomamente al pagamento in autoliquidazione calcolando da solo l’importo e compilando gli appositi modelli F24.
Ecco cosa spiega in proposito la società di riscossione sul proprio sito. «Si informano i signori contribuenti», si legge, «che la propria posizione tributaria e il relativo modello di pagamento F24, per la tassa sui rifiuti 2023, sono disponibili e scaricabili autonomamente già dal giorno 10 giugno 2023 nel proprio cassetto fiscale raggiungibile dal sito della Adriatica risorse al seguente indirizzo: https://adriaticarisorse.it/cassetto-fiscale/». «Si informa», prosegue la nota, «che il modello precompilato di pagamento consultabile nel cassetto fiscale è calcolato sulla base dei dati risultanti dagli archivi della Adriatica risorse spa al momento della produzione dell’atto, formulate anche in base alle dichiarazioni rese dal contribuente. Resta pertanto in capo a quest’ultimo, nel caso di intervenute variazioni non ancora dichiarate, l’onere del calcolo aggiornato che potrà essere autonomamente effettuato tramite il calcolatore Tari raggiungibile al seguente indirizzo: https://adriaticarisorse.it/calcolatore-tari/».
COME SI CALCOLA La Tari si compone di una parte fissa e un variabile. Il tributo è dovuto in base a una tariffa commisurata all’anno solare. Per il calcolo si devono distinguere due categorie di contribuenti: utenze domestiche, cioè le abitazioni e le utenze non domestiche, cioè attività produttive, commerciali, professionali, artigianali. L’importo si ottiene così per le utenze domestiche: quota tariffa variabile più il risultato della moltiplicazione tra le superfici occupate in metri quadrati e la quota di tariffa fissa. Il totale deve essere aumentato del 5 per cento per il tributo provinciale. Per le utenze non domestiche si calcola così: la tariffa totale per i metri quadrati e il risultato aumentato del 5 per cento. Le tariffe sono disponibili sul sito del Comune.
LE SANZIONI Chi non rispetterà le scadenze per i pagamenti della Tari rischierà sanzioni pari al 30 per cento dell’importo dovuto. Ma i contribuenti non in regola potranno comunque utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso che prevede sanzioni ridotte se il versamento avverrà entro un anno dalla scadenza: lo 0,10 per cento giornaliero entro 14 giorni; 1,5 per cento entro un mese; l’1,67 per cento entro 90 giorni; il 3,75 per cento entro un anno.