Tasse, la tregua è finita Ripartono i pagamenti

23 Luglio 2020

Aziende, commercianti e artigiani: ecco quali contributi versare

L'AQUILA. Aziende, commercianti e artigiani tornano a pagare i contributi sospesi a causa del Covid. Ecco come riprendere i versamenti, in una guida dettagliata fornita dall'Inps nell'ultima circolare del 20 luglio scorso, che chiarisce i passaggi per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che sono stati interrotti nel periodo dell’emergenza epidemiologica.
Il pagamento, oltre alle aziende con dipendenti, riguarda anche artigiani e commercianti. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro: il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il 16 del mese successivo. Ma vediamo, in dettaglio, tutti gli adempimenti.
AZIENDE CON DIPENDENTI. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la “Sezione Inps”, utilizzando il codice contributo “Dsos” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito. Alcune importanti regole da seguire: nel caso in cui il contribuente usufruisca di più sospensioni, con la stessa scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello F24, una per ogni periodo oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, dovranno farlo entro il 16 settembre prossimo, scadenza anticipata al 31 luglio per le imprese del settore florovivaistico.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI. Sono interessati dalla sospensione anche i contributi dovuti dagli artigiani e dai titolari di attività commerciali alla scadenza del 18 maggio scorso, ovvero il primo trimestre dell'anno. I requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva, diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione. Tali soggetti dovranno presentare un'apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Inps e seguendo il percorso: Prestazioni e servizi-Tutti i servizi -Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid- 19. Nella domanda dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva. La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione. Per la ripresa dei versamenti, da effettuare entro il 16 settembre, in un' unica soluzione o tramite versamento di quattro tranche, in caso di rateizzazione, i contribuenti possono utilizzare un'apposita "codeline" visualizzabile nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, alla sezione Posizione assicurativa, dove è possibile scaricare anche il modello F24 precompilato, da utilizzare per il versamento.
COME RATEIZZARE. La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni: datori di lavoro con dipendenti, artigiani e commercianti, gestione separata committenti. A tale scopo, è disponibile sul sito Inps il format da inoltrare, reperibile nella casella: Prestazioni e servizi- Tutti i servizi - Rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19.
AZIENDE AGRICOLE. Alle aziende interessate sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel cassetto previdenziale "Aziende agricole". In particolare, per le aziende della cosiddetta “zona rossa", sono stati attributi dall’Inps i seguenti codici di autorizzazione: “7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19 in base al Decreto legge 9 del 2020 e “7L”, per le “Aziende interessate alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, in base al decreto legge 18/2020”. Le aziende destinatarie delle diverse tipologie di sospensione dovranno verificare l’attribuzione del corrispondente codice di autorizzazione e segnalare eventuali incongruenze.
PIANI DI AMMORTAMENTO. Entro le stesse date previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in un' unica soluzione, tutte le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione dei versamenti, secondo quanto stabilito dal Governo.
Le aziende che hanno natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi che fanno parte di un piano di dilazione già precedentemente autorizzato dall’Inps, e il cui versamento è stato sospeso in seguito alle disposizioni legislative legate all'emergenza coronavirus, dovranno utilizzare la causale "P X 42", laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento, che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate e da versare secondo le scadenze stabilite.