Il Coni dice no al ricorso del Silvi: la coppa Italia resta al Padovani

6 Giugno 2020

ROMA. Il collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso dell’Atletico Silvi contro l’assegnazione della coppa Italia di serie C1 di calcio a 5 all’Antonio Padovani. Che l’ha vinta sul campo il...

ROMA. Il collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso dell’Atletico Silvi contro l’assegnazione della coppa Italia di serie C1 di calcio a 5 all’Antonio Padovani. Che l’ha vinta sul campo il 6 gennaio scorso nella finale giocata a Pescara. Così facendo, la prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta da Mario Sanino, ha confermato la sentenza del giudice sportivo territoriale. Il ricorso dell’Atletico Silvi sosteneva che il giocatore dell’Antonio Padovani Fabiano Compagnoni non aveva titolo a partecipare a quella gara in quanto non poteva essere tesserato dal club di Castelvecchio Subequo. Compagnoni ha ha iniziato la stagione 2019-2020 con la Lisciani Teramo (C1) per poi passare all’Area L’Aquila. E’ sceso in campo con tutte e tre le maglie contravvenendo, secondo l’Atletico Silvi, al comma 2 dell’articolo 95 (Parte II Le Funzioni – Titolo VII Rapporti tra società e calciatori) secondo cui «nella stessa stagione un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società». Da qui il ricorso patrocinato dall’avvocato Luigi Toppeta che chiedeva, in pratica, la revoca dell’assegnazione del titolo. Tra l’altro, a sostegno della tesi dell’Atletico Silvi si era schierata anche la Figc che ha impugnato la sentenza di primo grado. In attesa delle motivazioni va rimarcato come l’abbia spuntata l’avvocato Flavia Tortorella di Pescara che ha assistito l’Antonio Padovani. Secondo la Tortorella, Compagnoni è stato svincolato dalla Lisciani Teramo durante il mercato invernale. Quindi ha subito la decisione del club, a differenza di quanto accade tra i professionisti quando società e calciatore si mettono d’accordo e sciolgono il contratto. La differenza, secondo l’avvocato e l’Antonio Padovani, sta proprio nel fatto che il dilettante subisce lo svincolo. Non dipende dalla sua volontà. Da qui l’azzeramento del tesseramento e la posizione regolare di Compagnoni. (r.c.)
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