Il Coni riconsegna la coppa Italia di C1 all’Antonio Padovani

PESCARA. Il Collegio di Garanzia del Coni ha riconsegnato la coppa Italia regionale di C1 di calcio a 5 nelle mani dell’Antonio Padovani. Lo ha fatto con una sentenza, firmata dal presidente Franco...
PESCARA. Il Collegio di Garanzia del Coni ha riconsegnato la coppa Italia regionale di C1 di calcio a 5 nelle mani dell’Antonio Padovani. Lo ha fatto con una sentenza, firmata dal presidente Franco Frattini (ex ministro degli esteri), che, in linea teorica, dovrebbe mettere la parola fine a un braccio di ferro a livello di giustizia sportiva che dura dallo scorso mese di gennaio, quando l’Antonio Padovani ha vinto sul campo, a Pescara, la finale di coppa contro l’Atletico Silvi. Da quel giorno è iniziato un percorso di carte bollate che ha chiamato in causa tutti gli organi di giustizia sportiva, compreso quello di ultimo grado - il Collegio di Garanzia del Coni - che addirittura si è espresso due volte. L’ultima venerdì sera quando ha riconosciuto la legittimità del ricorso del club di Castelvecchio Subequo assistito dall’avvocato Flavia Tortorella.
Il ricorso dell’Atletico Silvi sosteneva che il giocatore dell’Antonio Padovani Fabiano Compagnoni non aveva titolo a partecipare a quella gara in quanto non poteva essere tesserato dal club di Castelvecchio Subequo. Compagnoni ha iniziato la stagione 2019-2020 con la Lisciani Teramo (C1) per poi passare all’Area L’Aquila. E’ sceso in campo con tutte e tre le maglie contravvenendo, secondo l’Atletico Silvi, al comma 2 dell’articolo 95 (Parte II Le Funzioni – Titolo VII Rapporti tra società e calciatori) secondo cui «nella stessa stagione un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società».
A sostegno della tesi dell’Atletico Silvi si era schierata anche la Figc.
La tesi (vincente) dell’avvocato Flavia Tortorella di Pescara, che ha assistito l’Antonio Padovani, sostiene che Compagnoni è stato svincolato dalla Lisciani Teramo durante il mercato invernale. Quindi ha subito la decisione del club, a differenza di quanto accade tra i professionisti quando società e calciatore si mettono d’accordo e sciolgono il contratto. La differenza, secondo l’avvocato e l’Antonio Padovani, sta proprio nel fatto che il dilettante subisce lo svincolo. Non dipende dalla sua volontà. Da qui l’azzeramento del tesseramento e la posizione regolare di Compagnoni.
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