Alimenti all’ex coniuge, i giudici: «Basta anche un anno di nozze»

Teramana vince il ricorso dopo che in primo grado si è vista respingere la richiesta di mantenimento La Corte d’appello: «La durata breve del matrimonio non può essere motivo per non pagare»
TERAMO. Un matrimonio in frantumi dopo appena un anno con gli schiaffi di lui a scandire l’ennesimo caso di violenza familiare. Poi la separazione con addebito chiesta da lei e quella sentenza di primo grado: per i giudici del tribunale teramano nozze troppo brevi per avere l’assegno di mantenimento dall’ex marito. Ma lei, 35enne teramana disoccupata, impugna la sentenza in Appello e i magistrati dell’Aquila accolgono il ricorso stabilendo un principio destinato a fare ulteriore giurisprudenza nel solco già indicato da svariati pronunciamenti della Cassazione: «La durata del matrimonio non può essere motivo unico di esclusione dall’assegno di mantenimento». La recente sentenza della Corte d’appello (sezione civile) declina ancora l’ordinamento giuridico nel complesso e variegato diritto della gestione di separazioni e divorzi.
LA sentenza di primo grado
e il no all’assegno
I giudici di primo grado hanno accolto la domanda di separazione di addebito fatta dalla donna nei confronti dell’ex coniuge ritenendo dimostrato l’episodio di violenza fisica denunciata dalla donna e rilevando «come tale comportamento sia da considerarsi come grave violazione dei doveri matrimoniali tali da costituire causa dell’impossibilità ed intollerabilità della prosecuzione della vita in comune». Per questi giudici, però, la durata del matrimonio non può dare diritto all’assegno di mantenimento perché troppo breve «per determinare l’abitudine a un tenore di vita da mantenersi durante la separazione».
LA Durata delle nozze
non incide sul quantum
Di diverso avviso la Corte d’appello (presidente del collegio Barbara Del Bono, consiglieri Mariangela Fuina e Domenico Canosa) che scrive: «La durata del matrimonio, seppur breve, non può essere di sè motivo di esclusione dall’assegno di mantenimento. In particolare non è possibile solo da tale elemento temporale desumere la mancanza di un tenore di vita matrimoniale al quale ancorarsi da parte del coniuge, cui non sia stata addebitata la separazione e che abbia un reddito inadeguato al proprio mantenimento e di per sè sproporzionato rispetto a quello della controparte». In questo caso, specifica la corte, la ex moglie non ha un lavoro mentre l’ex marito ha una casa di proprietà e uno stipendio mensile di 1.500 euro. « Appare evidente», scrivono i giudici, «come vi sia tra le parti uno squilibrio reddituale e come la ricorrente non abbia mezzi sufficienti a mantenere un tenore di vita del tipo di quello di cui ha usufruito durante la seppur breve vita matrimoniale, potendo e dovendo incidere il dato temporale sulla commisurazione e determinazione del quantum di tale assegno».
LO SCHIAFFO
e la violenza fisica
La separazione con addebito nei confronti dell’ex marito accusato di averla schiaffeggiata è stata chiesa ed ottenuta dalla donna (assistita dall’avvocato Luca Macci). Su questo punto, accolto anche dal giudice di primo grado, la Corte d’appello dell’Aquila cita la testimonianza della persona che ha assistito ai fatti che, definita dai giudici «del tutto attendibile», ha confermato la versione della donna di essere stata presa a schiaffi al viso e fatta cadere a terra. «L’indubbio grave episodio», scrivono i giudici, «appare per altri confermato indirettamente dal certificato medico del pronto soccorso». E, a questo proposito, sottolineano: «Per costante orientamento giurisprudenziale le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, quand’anche concretantesi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze».
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