Assoluzione dell’ex rettore: la Procura ricorre in Cassazione

Il pm salta l’Appello e impugna la sentenza direttamente davanti ai magistrati della Suprema Corte Per i giudici di primo grado «D’Amico non ha violato la legge, nessun vantaggio patrimoniale»
TERAMO. La Procura impugna l’assoluzione dell’ex rettore Luciano D’Amico sulla questione del doppio incarico e lo fa direttamente in Cassazione. Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, il pm Davide Rosati, titolare del fascicolo, presenterà un ricorso per saltum, previsto e disciplinato dall’articolo 569 del codice di procedura penale, che salta quello in Appello e va immediatamente alla Suprema Corte. A settembre, dopo tre anni di udienze, il processo all’ex rettore si è chiuso con la formula più ampia del fatto non sussiste. L'inchiesta da cui era scaturito il processo era quella relativa al doppio incarico come rettore dell'università e presidente del cda dell'Arpa Spa e successivamente della Tua, la società unica abruzzese di trasporto.
Secondo la ricostruzione della Procura tra il 2014 e il 2017 D’Amico avrebbe percepito indebitamente 57mila euro e questo perché, per l’accusa, avendo assunto l'incarico all'Arpa e poi alla Tua (svolto gratuitamente), avrebbe smesso, di fatto, di svolgere l'attività di docente a tempo pieno, requisito che la legge prevede come necessario per poter ricoprire la carica di rettore. Da qui l'accusa di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. All'ex rettore la Procura contestava anche il peculato per la consegna, nell'ambito della cerimonia «Welcome Matricole», di 10 tablet dell'università al personale tecnico di supporto. In merito alla prima accusa così hanno motivato i giudizi nella sentenza di primo grado: «Non vi è, dunque, una previsione normativa rigida in ordine ai casi di incompatibilità, ma queste andranno valutate di volta in volta, tenendo conto delle peculiarità delle mansioni specifiche svolte dal lavoratore nel rapporto di pubblico impiego, in relazione a quelle attinenti all’incarico esterno. Non può dunque affermarsi che, con riferimento alla fattispecie qui considerata, vi sia violazione di legge o di regolamento in ordine alla compatibilità degli incarichi, né risulta acquisita in atti la prova della loro eventuale incompatibilità». E in particolare: «Per altra via l’assenza di prova in ordine all’eventuale riduzione, da parte del D’Amico, del proprio impegno lavorativo all’interno dell’ateneo teramano rende impossibile qualificare, neppure in via ipotetica, come in giusto “il vantaggio patrimoniale” previsto (in termini di compenso) per l’incarico esterno autorizzato. Vantaggio patrimoniale che, oltre a non risultare “ingiusto”, non può neppure ravvisarsi come sussistente avendo il D’Amico rinunciato fin da subito ai compensi connessi alla carica di presidente del Cda delle società Arpa e Tua, in ordine alla quale non risulta aver percepito emolumenti di sorta». In merito alla questione dei tablet i giudici hanno scritto: «Non si ravvisa alcuna condotta appropriativa dei beni pubblici in quanto: i dispositivi elettronici (tablet) in questione sono stati destinati dagli organi interni dell’amministrazione, mediante l’impiego di un modulo procedimentale tipizzato in favore dei tecnici di supporto agli artisti Ficarra e Picone a titolo di “riconoscimento”; l’atto dispositivo del rettore è stato sottoposto al controllo (effettivamente svolto) del Cda; la finalità “privatistica” o “estranea” dell’atto coincide con quella istituzionale dell’ente». A legare le 25 pagine di motivazioni della sentenza di assoluzione emessa dal collegio presieduto da Morena Susi (a latere Francesco Ferretti, giudice estensore, e Enrico Pompei) una certezza di fondo così sintetizzata a pagina 21 delle motivazioni: «Non può affatto individuarsi, sulla scorta delle emergenze processuali, alcun profilo di incompatibilità tra gli incarichi istituzionali e quelli extra moenia assunti da D’Amico nel periodo considerato».
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