Azienda agricola sommersa dai debiti Il tribunale la salva

12 Settembre 2021

In crisi dopo l’avvelenamento di 90 capi di bestiame e il Covid Il giudice dà l’ok alla rateizzazione di 900mila euro di passivo

TERAMO. I debiti vanno pagati, ma bisogna continuare a vivere salvaguardando le necessità primarie. È il principio di fondo della cosiddetta legge “salva suicidi”, la numero 3 del 2012, ormai alla base di svariati provvedimenti dei tribunali in accoglimento di piani di rateizzazioni di debiti accumulati da imprenditori ma anche tantissimi altri.
Perché basta poco per seppellire la normalità del quotidiano. Così come è successo a un imprenditore agricolo teramano che nel giro di qualche anno si è ritrovato con 900mila euro di debiti tra società finanziarie e tasse. Una situazione conseguenza di quella che lo stesso giudice Ninetta D’Ignazio nel provvedimento con cui ha accolto la richiesta non esita a definire «eventi sfavorevoli». Tra questi la morte per avvelenamento di molti capi di bestiame, quasi novanta, e successivamente la pandemia. Il piano del consumatore, poi accolto dal tribunale, è stato presentato dai commercialisti Massimo Zilli e Lorenzo Tulli come organismo di composizione della crisi per il sovraindebitamento, e dall’avvocato Lucia Rita Ricchetti. L’imprenditore pagherà i debiti ma potrà continuare a far fronte alle esigenze della sua famiglia e alla gestione dell’azienda. «L’attestazione di fattibilità del piano risulta adeguatamente espressa dall’Occ, (organismo di composizione crisi (ndr), con motivazione adeguata e pertanto condivisibile tenuto conto dell’elenco delle spese necessarie al sostentamento della famiglia del debitore. La proposta ha ottenuto il voto favorevole del 69,64% dei crediti con conseguente raggiungimento della percentuale del 69,64% dei crediti». E ancora, si precisa nel provvedimento del giudice: «Sono prospettati, in particolare, il soddisfacimento dei creditori ipotecari capienti oltre il termine di un anno a fronte della liquidazione dei beni sui quali gravano le cause di prelazione, della attribuzione del diritto di voto ai creditori titolari di tali diritti e la durata settennale del piano. Tale termine è compatibile con il principio ermeneutico affermato dalla Suprema Corte ed applicabile anche alla presente procedura». E a questo proposito così recita la sentenza della Cassazione: «È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore a cinque o sette anni».
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