Azienda fa pedinare dipendente assenteista: il giudice la condanna

Società di riscossione tributi risarcirà con 20 stipendi la lavoratrice licenziata. La motivazione: «Controlli al di fuori dei limiti di legge»
TERAMO. È una sentenza che trae linfa da svariati pronunciamenti della Cassazione quella con cui il tribunale di Teramo, sezione lavoro, ha stabilito che il datore di lavoro non può far pedinare e controllare a distanza tramite agenzie di investigazioni il dipendente soltanto per verificare se egli svolga o meno la sua prestazione lavorativa.
Il caso è quello di una dipendente di una società di riscossione tributi licenziata perchè, secondo l’accusa della società, si sarebbe dedicata nell’orario di lavoro a svolgere attività estranee al suo lavoro di riscossione e per avere attestato, sempre secondo il datore di lavoro, sul computer aziendale orari di uscita e rientro in ufficio diversi da quelli effettivi. Il licenziamento è stato confermato in applicazione della legge Fornero laddove si stabilisce la legittimità del provvedimento anche in presenza di estremi minimi, ma il tribunale, in una corposa sentenza, ha condannato la società a risarcire il danno subito dalla lavoratrice stabilendo un’indennità pari a venti mensilità.
La dipendente, che tra l’altro proprio in quel periodo era in cura per un cancro, era stata sottoposta a un controllo a distanza, ovvero a un pedinamento da parte di un’agenzia investigativa e a un tracciamento dei suoi spostamenti con l’utilizzo di un Gps installato a sua insaputa sotto l’auto. Così si legge nella sentenza: «Il controllo a distanza a cui la datrice di lavoro ha inteso sottoporre la ricorrente è da ritenersi, in tutte le sue modalità di esecuzione, attuato al di fuori dei limiti consentiti dalla legge. Di conseguenza diviene irrilevante stabilire se la ricorrente abbia giustificato idoneamente ciascuno degli episodi di trattenimento fuori dagli uffici e deve pertanto ritenersi l’inesistenza dei fatti contestati come addebito disciplinare». E ancora : «Svoltosi con modalità caratterizzate da un’illegittima intrusione di terzi nella sfera privata della lavoratrice». In un altro passaggio della sentenza si legge: «Per quanto attiene al profilo oggettivo la condotta posta in essere dalla ricorrente non è in alcun modo riconducibile all’ipotesi di truffa, mentre dal punto di vista soggettivo la condotta posta in essere dalla ricorrente, reduce da un periodo di assenza dal lavoro per motivi di salute ed avvedutasi di essere affetta da un carcinoma, non appare connotata da elementi sintomatici di una scarsa generale propensione della stessa ad adempiere regolarmente i doveri inerenti alle proprie funzioni». Dice l’avvocato Sigmar Frattarelli che ha assistito la dipendente: «La sentenza ha confermato in pieno ciò che abbiamo sostenuto sin dall’inizio, ovvero che da un lato non vi era motivo di sottoporre a un pedinamento e al tracciamento satellitare con il Gps sotto l’autovettura una lavoratrice che non aveva mai commesso alcun illecito e che dall’altro è vietato il controllo a distanza del lavoratore tramite agenzie investigative o tracciatori satellitari quando non vi sono da verificare fatti illecite o condotte fraudolente ma semplicemente per controllare lo svolgimento dell’attività lavorativa».
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