Azioni ex Tercas, la Procura ricorre contro le assoluzioni

2 Ottobre 2018

In 28 erano finiti a processo per truffa tra dipendenti e vertici tra cui l’ex direttore generale Di Matteo Per il pubblico ministero Enrica Medori la vendita dei titoli della banca fu un’azione dolosa

TERAMO. E’ con un articolato atto di 65 pagine che la Procura va in Appello per impugnare la sentenza di assoluzione che, in primo grado, ha chiuso il processo sulla presunta truffa delle azioni ex Tercas.
Mentre a Roma è ancora in corso il processo per il crac dell’istituto di credito, il secondo grado scandisce il procedimento avviato a Teramo e concluso a giugno con l’assoluzione di 28 imputati, tra dipendenti e figure apicali a cominciare dall’ex direttore generale Antonio Di Matteo. L'accusa per tutti (assolti perchè il fatto non costituisce reato) era quella di truffa per aver venduto ai clienti azioni spacciandole per investimenti a un anno con un rendimento garantito. I fatti risalgono al 2011, prima del commissariamento del 2012. Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione il giudice Flavio Conciatori ha tratteggiato l’immagine «di una banca solida decisa ad onorare il patto con i clienti e sicuramente lontana dall’idea di un commissariamento» spiegando, proprio in considerazione del tipo di reato contestato, l’assenza di ogni dolo da parte dei 28 imputati. Argomenti che il pm Enrica Medori contesta nel suo ricorso. «Sostiene la Suprema Corte di Cassazione in merito alla sussistenza della truffa contrattuale», scrive a pagina 62, «che una mendace e voluta disinformazione sulla reale rischiosità delle operazioni concluse produce certamente una conclamata violazione del principio di buona fede negoziale, prima ancora degli specifici obblighi previsti dalle legge di settore. Da ciò, aggiunge la Corte, è ragionevole dedurre che se il prodotto finanziario fosse stato ben compreso nella sua rischiosità, di certo non sarebbe mai stato acquistato dai clienti della banca; nel caso di specie, infatti, se la clientela fosse stata resa edotta della circostanza che l’obbligo di riacquisto delle azioni era rimesso alla volontà discrezionale del solo direttore generale e non ad una clausola scritta, mai avrebbero acconsentito ad investire tutti i propri risparmi». Sul fatto della solidità finanziaria il pm scrive: «Allo stesso modo la capienza o presunta solidità della banca non appare in alcun modo argomento spendibile a fronte delle modalità opache con cui fu prospettata, in taluni casi, l’operazione alla clientela poichè sarebbe come sostenere che gli operatori bancari, dai vertici ai direttori di filiale, poichè sicuri della loro banca, erano quindi legittimati a proporre ai loro clienti un acquisto di azioni della stessa banca emittente, in evidente conflitto di interessi non sufficientemente palesato, camuffato per di più da pronti contro termine, con patto di riacquisto solo verbale, circostanza non comunicata in alcun modo al cliente che, a fronte di calcoli manoscritti dall’operatore sulla propria copia contratto, ha fondatamente creduto che l’obbligo di riacquisto fosse versato per iscritto nella contrattualistica firmata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA