Cita l’anziana madre in tribunale «Mi deve pagare gli alimenti»

4 Ottobre 2021

La Corte d’appello respinge il ricorso di una teramana confermando quanto disposto in primo grado I giudici: «Percepisce il reddito di cittadinanza, è assegnataria di una casa popolare e può lavorare»

TERAMO. Le sentenze dei tribunali spesso scandiscono vite doloranti che si muovono nel quotidiano, vicende familiari che nel tempo possono solo diventare più dolenti. Come in questo caso. Una donna teramana di 50 anni che ha citato in tribunale la mamma ottantenne e i due fratelli (rappresentati dall’avvocato Gennaro Lettieri) per chiedere il pagamento degli alimenti. In primo grado il tribunale civile teramano ha respinto la richiesta, la donna ha impugnato la sentenza in Appello e i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza di primo grado respingendo il ricorso.
A fondamento della richiesta in primo grado quello che la donna sosteneva essere uno stato di bisogno con la presentazione di documentazione attestante una invalidità al 50% e lo stato di disoccupazione. Scrivono i giudici (collegio presieduto da Giuseppe Iannaccone) nella sentenza con cui hanno condannato la donna a rifondere alla controparte le spese di giudizio: «L’appellante in sede di comparsa conclusionale ha ammesso di percepire dal mese di maggio 2019, e quindi prima ancora dello svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado – la somma di 500 euro mensili a titolo di reddito di cittadinanza e di essere assegnataria di una casa popolare, ma ha dedotto che, quanto meno sino al percepimento della somma sopra indicata, aveva diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare, richiesto con domanda giudiziale proposta nel 2014. La deduzione è infondata». E in questo passaggio i giudici aquilani citano più sentenze della Cassazione: «Come insegna la Suprema Corte», si legge ancora nella sentenza, «nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti occorre tenere presenti i mutamenti delle condizioni economiche delle parti verificatesi in corso di causa. Ne consegue che le esigenze alimentari del richiedente vanno valutate allo stato degli atti e nel caso in esame esser risultano insussistenti». I magistrati così precisano: «Ferme le assorbenti considerazioni esposte va peraltro evidenziato che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non provato nel caso in esame anche l’ulteriore presupposto del diritto di percepire gli alimenti, consistente nell’incapacità della donna di provvedere al proprio mantenimento, atteso che il certificato di invalidità da lei prodotto, per essere affetta da spondoliartrosi con degenerazioni discali e rotoscoliosi, attesta la sua idoneità allo svolgimento di attività lavorativa confacente al suo titolo di studio ed anche manuale, sia pure a basso carico».
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