Deve accudire il figlio piccolo: permesso di soggiorno speciale

Il tribunale per i minorenni concede l’autorizzazione a un albanese clandestino che vive a Teramo I giudici: «La mamma lavora come badante, va garantita l’assistenza al bambino di sette mesi»
TERAMO. Nel Paese delle continue polemiche mai sopite sullo jus soli e di una questione immigrazione che resta scandita da tragedie e decreti, questa storia racconta altro.
Di un bambino nato sette mesi fa a Teramo e del suo papà albanese – un 35enne in Italia dal 2013 come clandestino – a cui i giudici hanno concesso un permesso di soggiorno per, hanno scritto nel decreto, «garantire la custodia e l’accudimento del figlio». Perché la mamma del piccolo e compagna dell’uomo, anche lei albanese, lavora come badante con un contratto a tempo indeterminato in regola con il permesso di soggiorno. Così ha stabilito il tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha accolto l'istanza presentata dall’avvocato Luca Macci riconoscendo all’uomo il particolare permesso straordinario di cinque anni previsto dall’articolo 31 del decreto legge 286. Perché nelle aule i giudici si trovano davanti persone in carne e ossa, non gli stereotipi con cui ragiona la politica. «La corte di Cassazione», hanno scritto i giudici nel provvedimento (presidente del collegio Roberto Ferrari), «ha definito i principi di diritto rilevanti in sede di applicazione dell’articolo 31 del decreto legislativo numero 286 del 198 nei seguenti termini “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dello stesso minore, non postula necessariamente l’esistenza di situazione di emergenza e di circostanze contigenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabile al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall’ambiente in cui è cresciuto, dovendo tuttavia trattarsi di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità le quali, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare”». Per il tribunale «il caso in esame presenta tutte le condizioni richiamate nell’indicato principio di diritto, tenuto conto dell’età prescolare del minore, che richiede compiti di accudimento e custodia continui, ai quali la madre, regolarmente soggiornante, non può direttamente provvedere». Cinque anni in cui il bimbo crescerà e il papà avrà il tempo di trovare un lavoro e quindi trasformare il permesso di soggiorno.
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