Incidenti, pene aumentate: fino a 12 anni per chi fugge e per chi guida ubriaco o drogato
La legge sull’omicidio stradale, nata dalla mobilitazione delle tante associazione dei familiari delle vittime della strada, è stata approvata nel marzo del 2016. Il provvedimento prevede tra l’altro...
La legge sull’omicidio stradale, nata dalla mobilitazione delle tante associazione dei familiari delle vittime della strada, è stata approvata nel marzo del 2016. Il provvedimento prevede tra l’altro pene fino a 12 anni, con particolari aggravanti per chi si dà alla fuga o guida senza patente o è privo di assicurazione. La legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. È confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni); è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. È invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

