L’ex presidente del tribunale di sorveglianza dell’Aquila

3 Aprile 2018

«Più carcere non significa mai più sicurezza». E’ un’analisi che affonda in anni di conoscenza maturati come presidente del tribunale di sorveglianza dell’Aquila (incarico rivestito fino al 2015)...

«Più carcere non significa mai più sicurezza». E’ un’analisi che affonda in anni di conoscenza maturati come presidente del tribunale di sorveglianza dell’Aquila (incarico rivestito fino al 2015) quella che il giudice Laura Longo (nella foto) traccia prima di entrare nel carcere di Castrogno insieme alla delegazione guidata da Rita Bernardini. «I numeri ci dicono che il 70% della popolazione carceraria non accompagnata in un percorso di rieducazione è recidiva», dice, «e si cala al 28% laddove vengono fatti percorsi rieducativi e di reinserimento». La riforma dell’ordinamento penitenziario è stata approvata a marzo. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri di metà marzo. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. «E’ importante sottolineare», dice Laura Longo, «che non è una rivoluzione dell’ordinamento penitenziario, ma consente sicuramente di mettere dei punti fermi nella definizione di quelli che dovrebbero essere i programmi finalizzati alla rieducazione dei detenuti. Perchè non bisogna mai dimenticare che la giustizia deve essere equità». Il decreto attuativo (che implementa un decreto legislativo già approvato dal Parlamento) dà la possibilità di accedere alle misure alternative al carcere anche a chi ha un residuo di pena fino a quattro anni, ma sempre tramite la valutazione del magistrato di sorveglianza. E in ogni caso non estende questa possibilità ai detenuti al 41bis per reati di mafia e quelli per reati di terrorismo. L’obiettivo della riforma, alla fine, è rendere più attuale l’ordinamento penitenziario previsto dalla riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corti europee. «Si tratta di soluzioni che senza indebolire la sicurezza della collettività», conclude Longo, « riportino al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall’articolo 27 della Costituzione». (d.p.)