La costringe a vedere siti porno: condannato per maltrattamenti

9 Aprile 2023

In primo grado l’uomo era stato assolto, la ex moglie l’aveva accusato di violenza psicologica I giudici della Corte d’appello: «Parte offesa ridotta in uno stato di prostrazione e di timore» 

TERAMO. Nei tempi infiniti di Codici rossi a riempire le aule di tribunale, non sempre la violenza psicologica alla base di ogni maltrattamento (così come intesa e punita dal codice penale) viene riconosciuta. Molto spesso viene sottovalutata, non identificata, letta come conflitto familiare. Così come è successo in questo caso con un ex marito che in primo grado è stato condannato a venti giorni per un episodio di lesioni e assolto dall’accusa di maltrattamenti. C’è voluto il ricorso in Appello per stabilire che offendere, insultare, oltraggiare è violenza. Così come è violenza psicologica costringere il partner a guardare siti pornografici.
In appello i giudici aquilani hanno accolto il ricorso della donna, costituita parte civile (assistita dall’avvocato Antonino Orsatti), e hanno condannato l’uomo anche per il reato di maltrattamenti stabilendo «l’abituale condotta violenta e offensiva tenuta dall’imputato».
Condotta che, sostiene l’accusa, è andata dalle offese davanti a familiari e amici «alla costrizione della donna contro la sua volontà ad assistere alla consultazione di siti erotici e siti sullo scambio delle coppie». Scrivono i giudici nelle motivazioni (collegio presieduto da Carla De Matteis): «L’ha ripetutamente offesa, anche alla presenza di amici, tra l’altro facendo riferimento alla terapia farmacologica che le era stata prescritta. A tal proposito l’apostrofava con espressioni offensive riferite a una condizione di tossicodipendente, in realtà inesistente. Ha proferito espressioni offensive all’indirizzo della parte offesa in tutti i contesti, anche luoghi pubblici davanti a terze persone che percepivano le ingiurie pronunciate a voce alta. La teste ha affermato di essersi sentita umiliata da questi comportamenti a fronte dei quali era costretta al silenzio e ad un atteggiamento passivo. Affermazioni che sono state confermate dai testi escussi che hanno ricevuto nell’immediatezza le confidenze della parte offesa e, talvolta, hanno assistito ad alcuni episodi. Questi comportamenti hanno determinato nella parte offesa uno stato di prostrazione e di continuo timore, imponendole condizioni di vita penose».
Così come previsto dalla riforma Cartabia la condanna in secondo grado può essere solo ai fini civilistici e per questo i giudici hanno dichiarato la responsabilità ai fini civili dell’uomo.(d.p.)
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