La nonna vince la battaglia legale: potrà incontrare il suo nipotino

Il tribunale dà ragione a una teramana che non vedeva il piccolo da anni dopo la morte di suo figlio La motivazione del giudice: «Va proseguito il rapporto affettivo nell’interesse del bambino»
TERAMO. La questione, giuridicamente, non è nuova tanto che di recente si è espressa anche la Corte di giustizia europea ribadendo il diritto dei nonni di vedere i nipoti.
Ma spesso nel quotidiano codici e leggi s’infrangono sugli scogli di rapporti umani sempre più difficili e complessi con gli adulti che non sempre hanno la capacità di fare un passo indietro nell’interesse dei minori. Così succede che debba essere un giudice a decidere. È il caso di una nonna teramana che si è rivolta al tribunale dei minori per chiedere di incontrare il nipote di 9 anni che non riusciva più a vedere da qualche anno, da quando suo figlio, il papà del piccolo, è morto.
Il tribunale ha accolto il suo ricorso scrivendo che, così si legge nella sentenza (collegio presieduto da Roberto Ferrari) «va accolto risultando nell’interesse del minore la prosecuzione del rapporto affettivo con la nonna» Stabilendo che: «la madre del minore dovrà garantire due incontri settimanali tra il bambino e la nonna, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici del piccolo, salvo più ampi e diversi accordi. Il Servizio sociale di Teramo monitorerà la situazione».
Va detto che ormai da tempo, dopo gli svariati pronunciamenti sul tema della Cassazione a sezioni unite, anche la giurisprudenza comunitaria si è schierata con i nonni sancendo il loro diritto a continuare a frequentare i nipoti. L’ultima conferma del principio giuridico è arrivata proprio con una sentenza della Corte di Giustizia europea. Risale al 2015 la pronuncia secondo cui sussiste una violazione dell’articolo 8 Cedu sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato che non abbia adottato tutte le misure che si possano esigere per mantenere il legame tra nonni e nipoti.
Il caso della nonna teramana inizia nel 2020 quando la donna, assistita dall’avvocato Luca Macci, si rivolge al tribunale dei minori per chiedere che venga garantito il suo diritto di poter continuare ad essere nonna anche dopo la morte del figlio. I giudici dispongono da subito un accertamento dei servizi sociali con una successiva relazione che sottolinea la necessità di far riprendere i rapporti tra nipote e nonna. E così, a questo proposito, scrive il giudice nel provvedimento finale: «Dopo un lungo periodo di monitoraggio, il Servizio sociale di Teramo riferiva che gli incontri nonna-nipote erano sempre stati caratterizzati nel tempo da discontinuità nella frequenza, ma che nel complesso non vi erano stati problemi significativi nei contatti. Non si rappresentava oppositività da parte del minore alla frequentazione e la predetta ammetteva di essere felice di aver recuperato il rapporto con il nipote. La madre del piccolo affermava che la situazione era ottimale perché si era ritrovata l’armonia familiare con la nonna. Ritiene questo collegio che, stante il lungo periodo di intervento e di osservazione, non si possano ottenere risultati migliori di quelli descritti. Non vi sono ostacoli o impedimenti affinché il rapporto possa continuare».
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