Mangiò panino e venne licenziata Ora la Cassazione la fa riassumere

17 Luglio 2016

Lo aveva preso nel supermercato dove lavorava. L’Appello aveva confermato il provvedimento ma la Suprema corte ha ribaltato la decisione: « Non c’è stata nessuna appropriazione di beni»

GIULIANOVA. «Nessuna appropriazione di beni aziendali di modesto, se non modestissimo, valore»: dopo quattro anni e quattro sentenze, una opposta all’altra, è la Cassazione a declinare il perchè la commessa licenziata per aver preso e mangiato un panino dal negozio durante il servizio non doveva perdere il lavoro in un supermercato di Giulianova.

I giudici della Suprema corte, nell’accogliere il ricorso della donna (assistita dagli avvocati Gabriele Rapali e Sigmar Frattarelli), hanno annullato il pronunciamento dell’Appello e rinviato gli atti alla corte aquilana (in diversa composizione) per una nuova udienza. I legali hanno sempre sostenuto che non ci fu nessuna appropriazione dei beni (un panino, una confezione di salmone e una bibita), che la donna li prelevò senza nascondersi consumandoli davanti a tutti e gettando le confezioni nel cestino del bancone dove lavorava e dove tutti potevano vederle e trovarle, che avrebbe pagato a fine turno. Elemento fondamentale, almeno dal punto di vista giuridico, perchè i magistrati di secondo grado sono partiti proprio da questo per stabilire come il fatto abbia interrotto il rapporto fiduciario delle parti e, di conseguenza, la legittimità del licenziamento. Di diverso avviso la Cassazione che scrive: «La sentenza impugnata insiste moltissimo sulla circostanza per cui la lavoratrice aveva gettato in un cestino le confezioni dei beni, ma visto che la vicenda nel suo complesso è avvenuta alla luce del sole questo gesto di per sè non dimostra che si tratti di un comportamento particolarmente grave sotto il profilo della intenzionalità e dolosità della condotta visto che tale atto di liberarsi delle confezioni non emerge essere stato commesso con il fine di nascondere l’appropriazione. Dallo stesso provvedimento impugnato emerge che non era in via assoluta proibito ai dipendenti di appropriarsi di beni aziendali ma che occorreva un’autorizzazione preventiva, elemento che però, vista l’entità economica di beni in questione andava valutata con attenzione riguardo il profilo soggettivo della condotta posta in essere».(d.p.)

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