Mansioni inferiori all’infermiere: il tribunale condanna la Asl

Accolto il ricorso di un dipendente contro il provvedimento adottato dall’azienda sanitaria Il magistrato: «Ogni assegnazione o trasferimento incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori»
TERAMO. «Va osservato che, in linea generale, ogni trasferimento o ogni assegnazione di mansioni inferiori, incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui»: è uno dei passaggi fondamentali dell’ordinanza con cui il giudice del lavoro di Teramo Silvia Codispoti ha accolto il ricorso di un infermiere in servizio in ospedale.
Il dipendente ha impugnato la decisione con cui la Asl ha applicato nei suoi confronti un provvedimento per la cessazione degli incarichi di funzione di coordinamento. Un provvedimento, quello adottato dall’azienda sanitaria anche per altri infermieri, conseguenza di una sentenza che nei mesi scorsi ha stabilito che le funzioni di coordinamento non possano essere più assegnate ai collaboratori sanitari di categoria Ds, ma solo tramite avvisi di selezione. «Per il dipendente», spiega l’avvocato Sigmar Frattarelli che ha seguito il ricorso, «si è trattato di un demansionamento e dequalificazione professionale in quanto le mansioni che gli sono state assegnate non corrispondono né alla qualifica, né al profilo professionale, né al livello del collaboratore professionale sanitario esperto». Nel ricorso è stato contestato lo svuotamento dei compiti più qualificanti appartenenti alla posizione professionale (quelli della categoria Ds3) e il conseguente depauperamento del patrimonio professionale del dipendente.
Il giudice, accogliendo in toto le ragioni del dipendente, ha stabilito che «va riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere adibito allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore professionale sanitario».
Così conclude il legale: «La situazione che la Asl ha ingenerato nei confronti degli infermieri decaduti dagli incarichi di coordinamento ha comportato un generale contesto di demansionamento privando gli operatori, dopo tanti anni di lavoro, del patrimonio professionale, dell’esperienza e delle competenze acquisite nei reparti di loro appartenenza. Infatti, la revoca degli incarichi di coordinamento, pur legittima, non poteva tuttavia in alcun modo legittimare la privazione delle mansioni proprie dei rispettivi profili professionali di appartenenza, ritrovandosi essi a svolgere mansioni non corrispondenti alla loro qualifica professionale faticosamente acquisita in tanti anni di lavoro ed esperienza».
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