Non versa 287mila euro di Iva a causa del crac Aiazzone: assolto

Imprenditore teramano vantava milioni di crediti dall’azienda biellese a cui per anni ha fornito mobili In primo grado era stato condannato a un anno e sei mesi, ma la Corte d’appello ribalta la sentenza
TERAMO. In primo grado era stato condannato ad un anno e sei mesi, ma in Appello è stato assolto perché per i giudici il fatto non costituisce reato. Parte dal lontano crac Aiazzone l’ennesimo caso di un imprenditore teramano finito a processo per non aver pagato 287mila euro di Iva. Ma i tempi della giustizia non sono mai quella della vita reale: da quei fatti sono trascorsi ormai nove anni e nel frattempo l’azienda dell’imprenditore teramano che dal gruppo biellese vantava crediti per milioni non c’è più. Ha lasciato traccia in quel procedimento penale in cui l’uomo era finito sotto accusa per il reato di evasione previsto della legge sui reati tributari (decreto legislativo 74 del 2000).
L’imprenditore teramano, titolare di una fabbrica di mobili (in particolare cucine), negli anni era diventato uno dei tanti fornitori del gruppo Aiazzone, storica azienda che tra gli anni ottanta e novanta portò nelle case degli italiani la televendita di mobili ed elettrodomestici. Dopo il fallimento del gruppo biellese la società rappresentata dall’imprenditore aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento per un importo complessivo di 4 milioni e 858mila euro. Era stata ammessa per un importo di 3 milioni e 721mila euro corrispondente alle forniture effettuiate tra il 2008 e il 2010 con un ammontare dell’Iva non riscossa per le operazioni eseguite di 287mila euro. Scrivono i giudici nel riformare la sentenza di primo grado (collegio presieduto da Aldo Manfredi): «E’ verosimile ritenere che l’imputato non abbia adempiuto nei termini all’obbligo tributario su di lui gravante in quanto da un lato non aveva ricevuto il pagamento dei beni indicati nelle fatture emesse, non riscuotendo neanche l’Iva all’atto del compimento delle operazioni imponibili e dall’altro era in attesa di poter ridurre l’imposta una volta approvato il piano di riparto del fallimento della società». Secondo i magistrati, dunque, dietro il mancato versamento dell’Iva non c’è stato dolo, ovvero la volontà di tenersi i soldi in tasca o nelle casse dell’azienda, ma l’impossibilità di farlo. E’ mancato quello che, per il codice, è l’elemento psicologico del reato: in questo caso la volontarietà dell’omissione. Ovvero l’imprenditore si è trovato in una situazione di crisi finanziaria soprattutto in conseguenza di condotte di terzi inadempienti nei suoi confronti così come dimostrato anche dalla voluminosa documentazione presentata dalla difesa (rappresentata dall’avvocato Pietro Palozzo) per elencare tutti i pagamenti che avrebbe dovuto percepire.
Va detto che dal 2016, a seguito di un pronunciamento della Cassazione a sezioni unite, è stato stabilito che la soglia di evasione dell’Iva oltre la quale scatta il reato è di 250mila euro.
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