Paziente morto in corsia Chiesta l’archiviazione per 13 medici del Mazzini

La Procura chiude le indagini sul caso del 65enne deceduto nel 2018 Venne colpito da setticemia dopo un intervento chirurgico al femore
TERAMO. L’inchiesta aperta dalla Procura sulla morte di Mario Di Flaviano, il 65enne di Castelnuovo Vomano deceduto all’ospedale Mazzini per una setticemia dopo un intervento per la fratture di un femore, si chiude con una richiesta di archiviazione per i 13 indagati, tra medici e altre figure di operatori sanitari accusati di omicidio colposo. Atto dovuto in presenza di un esame irripetibile come l’autopsia.
Nella richiesta il pm Davide Rosati, titolare del fascicolo, ricostruisce la vicenda, attraverso i risultati delle varie consulenze (a cominciare proprio da quella dell’autopsia), concludendo che gli accertamenti non hanno accertato responsabilità penali. L’inchiesta della Procura era scattata dopo la denuncia presentata dai familiari (assistiti dall’avvocato Federica Di Nicola) che chiedevano di fare chiarezza sulle cause che avevano portato alla morte del congiunto avvenuta nei primi giorni del novembre 2018. Secondo la ricostruzione fatta nell’esposto il 29 settembre di quell’anno l’uomo era entrato all’ospedale Mazzini ed era stato ricoverato nel reparto di ortopedia per la frattura di un femore. Il 5 ottobre era stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma, si sosteneva nell’esposto, già dal giorno dopo era insorta la febbre che non sarebbe più passata. Successivamente le condizioni non erano migliorate e l’uomo era stato trasferito nel reparto di malattie infettive. Dopo qualche giorno il coma e la morte.Dopo la richiesta della Procura, ora l’ultima parola spetta al gip che dovrà decidere se archiviare o disporre nuove indagini.
Va detto che la legge numero 24 dell’8 marzo 2017, la cosiddetta “Gelli-Bianco”, ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 sexies che stabilisce la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità introdotto nell’ordinamento da quest’articolo è una causa di esclusione della punibilità dell’operatore sanitario qualora «l’evento si sia verificato a causa di imperizia» e il predetto abbia «rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». (d.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

