Per la Cassazione il reato di partecipazione avviene anche con il proselitismo

13 Ottobre 2020

La Procura distrettuale contesta all’imputato l’articolo 270 del codice penale che stabilisce: «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il...

La Procura distrettuale contesta all’imputato l’articolo 270 del codice penale che stabilisce: «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni». Con un particolare riferimento ai reati di pericolo presunto in cui, ai fini della configurabilità, non è richiesto un evento. Negli ultimi tempi in varie occasioni la Cassazione è intervenuta sul tema stabilendo che (sentenza numero 10380 del 2019): «il delitto di partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale può realizzarsi anche attraverso la partecipazione a una cellula operativa, ispirata alla condivisione e propaganda dell’ideologia estremistica religiosa di ispirazione jihadista e non richiede necessariamente la commissione di condotte violente, risultando invece sufficienti attività di supporto dell’organizzazione terroristica riconosciuta ed operante come tale quali il proselitismo, la diffusione di documenti di propaganda».