Protesi all’anca difettose, il giudice condanna anche la Asl a risarcire

Il caso di un 70enne teramano costretto a subire una nuova operazione per rimuovere il dispositivo Il tribunale: «L’azienda sanitaria non ha fatto le verifiche necessarie per accertarne la salubrità»
TERAMO. Il caso è quello noto delle protesi all’anca ritenute difettose finite al centro di varie inchieste penali in tutta Italia (archiviate) e di innumerevoli cause civili per risarcimento danni. L’ultima di una lunga serie di sentenze sull’argomento segna una differenza che, nel lessico giuridico, è destinata a fare giurisprudenza: il tribunale di Teramo ha condannato a pagare un risarcimento danni non solo la Depuy International Limited ma anche la Asl teramana, entrambe citate da un 70enne teramano sottoposto a intervento nel 2009 e successivamente costretto a nuova operazione per rimuovere la protesi. «Ritiene questo giudice», si legge nella sentenza firmata dal giudice ordinario di tribunale Carla Fazzini, «che l’accertata difettosità delle protesi deve essere addebitata anche alla struttura sanitaria, in considerazione del fatto che quest’ultima non ha provato di aver posto in essere le verifiche necessarie per assicurarsi che le protesi che i medici stavano per impiantare fossero effettivamente valide». Nel 2010, subito dopo i primi allarmi, le protesi all’anca ritenute difettose furono ritirate dalla stessa azienda produttrice con le Asl che richiamarono i pazienti per la rimozione della protesi.
Tra questi anche il 70enne teramano assistito dall’avvocato Daniele Di Furia. Precisa il giudice a pagina 9 della sentenza: «Questo giudice, pertanto, conclude che la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria emerge chiaramente dalle considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritali. Dalla stessa emerge anche il difetto della protesi impiantata sul paziente, confermato oltretutto dal richiamo volontario dal mercato della protesi Asr da parte della convenuta Depuy International Itd. L’azienda sanitaria avrebbe dovuto, per andare esente da responsabilità, fornire la prova che il difetto della protesi era insorto prima che la protesi entrasse nella sua sfera di controllo e che la stessa venne comunque sottoposta ai dovuti controlli prima di essere utilizzata nell’intervento chirurgico. Non avendo la convenuta adempiuto il suddetto onere probatorio va senz’altro affermata la sua responsabilità contrattuale in ordine ai danni sofferti al ricorrente in conseguenza dell’avvenuta rottura della protesi con conseguente diritto alla posta risarcitoria. Quanto alla Depuy International si rileva che il fatto stessa che la stessa abbia ritirato dal mercato, ormai già da lungo tempo, il tipo di protesi impiantata è un’indiretta ammissione di responsabilità. Sul punto occorre precisare che in tutta Italia, dal 2004 al 2010, su diverse migliaia di pazienti sono tate impiantate le protesi all’anca della società DePuy, azienda orbitante nella galassia Johnson & Johnson, che ha fornito il modello di protesi all’anca a svariati Paesi europei ed extraeuropei». E sul punto, in particolare, sottolinea: «Da quando constatato dal Ctu si conclude per la sussistenza di un difetto di fabbricazione della protesi, di un errore nel non averlo rilevato in tempo e la conseguenza di sofferenze fisiche da parte del paziente nel subire nuovo intervento, nuova anestesia e nuova riabilitazione».
Sul caso delle protesi all’anca anche la Procura teramana (pm Stefano Giovagnoni) aveva aperto un’inchiesta poi chiusa con un’archiviazione. Gli accertamenti non avevano fatto emergere responsabilità perseguibili né in merito alla catena di sorveglianza, né in merito all'iter autorizzativo della messa in commercio del prodotto. Le indagini si erano concentrate anche sull'iter dell'autorizzazione in commercio delle protesi incriminate.
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