Sentenza favorevole all’ex Tercas: «La banca ha informato sui rischi»

Respinto il ricorso di un risparmiatore che chiedeva il risarcimento dopo l’acquisto di tremila titoli I precedenti pronunciamenti dei giudici civili avevano tutti condannato l’istituto a pagare i danni
TERAMO. È un’altra sentenza a fare nuova giurisprudenza nella vicenda delle azioni ex Tercas con centinaia di risparmiatori che, all’epoca, da un momento all’altro si ritrovarono in mano titoli senza più valore. In questo caso, a differenza di quanto sancito da altre sentenze che hanno accolto decine di ricorsi stabilendo una mancata informazione sui rischi da parte dell’istituto di credito e condannando quest’ultimo a risarcire i danni, il tribunale di Teramo ha respinto il ricorso di un risparmiatore stabilendo che «la banca ha adempiuto agli obblighi informativi su di esse gravanti». Ovvero ha adeguatamente informato sulla presenza di rischi nei modi previsti dalle normative in vigore.
I fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. La sentenza del giudice civile Silvia Fanesi ha respinto il ricorso di un risparmiatore che chiedeva il risarcimento danni dopo aver acquistato tremila azioni per 27mila euro.
Scrive il giudice: «Secondo la costante giurisprudenza non può ritenersi sussistente un obbligo legale dell’intermediario di informare il cliente circa l’aumento del livello di rischiosità dei titoli verificatosi in epoca successiva all’acquisto e prima della dichiarazione di insolvenza dell’emittente, in quanto gli obblighi informativi sussistono soltanto fino al momento dell’investimento. Qualora, tuttavia, tra le parti sia stato concluso un contratto di negoziazione di strumenti finanziari, come nel caso di specie, l’intermediario non può in alcun modo considerarsi obbligato a monitorare l’andamento dei titoli presenti nel portafoglio dei clienti e ad informarli della perdita di valore o dell’aumento di rischiosità dei titoli successivi all’acquisto». Ed entrando nel merito così precisa: «È opportuno evidenziare che, nella specie, non si configura alcuna violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sub specie di esecuzione di operazioni inadeguate al profilo di rischio dichiarato dall’investitore e di conclusione di operazioni in conflitto di interesse».
Nella certosina sentenza il giudice ricostruisce i vari passaggi della vicenda in esame valutando tutta la documentazione. «Risultano depositati in atti il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari sottoscritto dal ricorrente nel quale, tra le altre cose, quest’ultimo è stato informato sui rischi generali e specifici propri di investimento in azione e il questionario di profilatura sempre sottoscritto dal ricorrente», scrive, «preme sottolineare che nel compilare tale questionario, il ricorrente ha dichiarato di aver buona esperienza in materia di investimenti in obbligazioni, azioni, Fondi Comuni. Ha indicato fra i propri obiettivi di investimento l’acquisto di titoli azionari e di obbligazioni per un orizzonte temporale di investimento a breve termine, nonché di possedere un modesto grado di rischio. Il ricorrente ha impartito per iscritto l’ordine di acquisto dei titoli per cui è causa, dichiarando di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell’ordine in esame, di aver preso nota delle relative clausole e di aver preso visione dei fattori di rischio. Deve ritenersi che sia stato posto in condizione di valutare e sostenere il rischio dell’investimento effettuato»
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