Tercas, annullato il licenziamento di un’altra “talpa” di Di Matteo

12 Novembre 2015

È il secondo pronunciamento della magistratura del lavoro favorevole ai dipendenti della banca accusati dal commissario Sora di avere fornito informazioni riservate all’ex direttore generale

TERAMO. Annullato il licenziamento di un’altra presunta “talpa” di Di Matteo. Il giudice del lavoro del tribunale di Teramo Maria Rosaria Pietropaolo ha accolto il ricorso di S.R. una degli otto dipendenti che vennero licenziati nel febbraio dell’anno scorso perché accusati di avere fornito all’ex direttore generale Antonio Di Matteo informazioni riservate sull’attività della banca. Il giudice ha stabilito che la Tercas dovrà riassumere la dipendente e pagarle un risarcimento pari a dodicimensilità più i contributi.

È il secondo pronunciamento della magistratura del lavoro a favore dei dipendenti: in precedenza anche il giudice Giuseppe Marcheggiani aveva accolto un ricorso condannando la banca a pagare un risarcimento, ma senza reintegra nel posto di lavoro e perché nel frattempo il dipendente licenziato aveva trovato un impiego presso un altro istituto di credito.

Altri tre ricorsi, tuttavia, sono stati respinti nei mesi scorsi: restano quindi ancora pendenti altri tre casi su quali la magistratura dovrà pronunciarsi. Gli otto dipendenti erano stati licenziati dal commissario di Bankitalia Riccardo Sora perché le loro conversazioni comparivano nelle intercettazioni telefoniche sull’utenza di Di Matteo: l’addebito disciplinare nei loro confronti era quello di aver fornito notizie che Di Matteo avrebbe potuto utlizzare ai danni della Tercas, dal momento aveva assunto incarichi di consulenza per altre banche. Per il giudice, invece, nelle conversazioni con l’ex dg la dipendente – difesa dagli avvocati Antonio Norscia e Antonio Di Bitonto – non aveva rivelato niente di particolarmente rilevante. «I fatti posti in essere dalla ricorrente», si legge nella sentenza, «pur denotando un generale atteggiamento di disponibilità della stessa al colloquio con Di Matteo, soggetto che svolgeva attività di consulenza in favore di gruppi bancari in diretta concorrenza con Banca Tercas, non abbiano tuttavia assunto carattere di grave violazione del dovere di fedeltà, se non altro per la considerazione secondo cui in nessuna delle conversazioni telefoniche intercettate risulta che la ricorrente abbia fornito a Di Matteo informazioni riservate dotate di una qualche rilevanza sotto il profilo della lesione degli interessi della banca; e ciò sia con riguardo al contenuto intrinseco dell’informazione, sostanzialmente generico e privo di fatti o soggetti specifici ben individuati, sia riguardo al grado di attendibilità della fonte di conoscenza della notizia, che la stessa ricorrente indica in modo approssimativo». D’altronde, osserva il giudice, l’impiegata non rivestiva un ruolo apicale nella banca, per cui non poteva disporre di informazioni particolarmente significative.

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