Timbrature irregolari, reintegrata la veterinaria licenziata dalla Asl

Il giudice del lavoro Pietropaolo decide che non c’è stata attestazione falsa dell’orario di lavoro Sostituì il collega nei controlli all’Amadori, andò a Giulianova a passare il badge e tornò a Mosciano
TERAMO. Il giudice del lavoro reintegra la veterinaria licenziata dalla Asl il 1° dicembre scorso. Rosanna Ianniciello, veterinario del servizio di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, dovrà essere riassunta e ricevere il corrispettivo di tutti gli stipendi non pagati.
Il licenziamento è stato deciso l’anno scorso dopo un procedimento disciplinare portato avanti dall’apposito ufficio che il 24 ottobre 2017 ha comunicato al direttore generale le proprie conclusioni: «irrogare la sanzione disciplinare di licenziamento senza preavviso ai sensi dell’articolo 55 quater, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 165 del 2001», come si legge nella delibera pubblicata sull’albo pretorio on line della Asl. Il giudice, Maria Rosaria Pietropaolo, ha ritenuto però che si tratta di un articolo non applicabile ed ha annullato il licenziamento: «la norma sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con qualunque modalità fraudolenta idonea a far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa».
Invece la veterinaria, in sostanza, il giorno della irregolarità contestata era alle 7 allo stabilimento Amadori per dare il cambio al collega, come testimonia la “scheda di procedura”, ma si è allontanata poi per andare a timbrare alla sede del servizio a Giulianova – la timbratura risulta alle 8,40 – per poi ritornare all’Amadori. Ma, sottolinea Pietropaolo, non può «rilevarsi il carattere falso o fraudolento» in quanto il tempo regolarmente retribuito dalla Asl parte solo dalle 8,40. Nè la veterinaria ha fatto ricorso «alla procedura di regolarizzazione della timbratura anomala» per attestare falsamente la sua presenza in servizio. Inoltre il giudice ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata dalla ricorrente – difesa dall’avvocato Stefania Cespa del foro di Pescara – in quanto è venuta a mancare, con il licenziamento, la fonte di sostentamento per la lavoratrice e per sua figlia.
Non sono stati presi in considerazione altri addebiti contenuti nella lettera di licenziamento della Asl riferiti, «in particolare, sia all’ingiustificato abbandono del posto di lavoro, in assenza di autorizzazione e senza il rispetto delle procedure aziendali e, comunque, in violazione dell’obbligo giuridico di informare il datore di lavoro di allontanamenti intermedi, sia all’interruzione dell’attività di vigilanza, che sarebbe stata omessa per almeno due sequenze di macellazione» Si tratta di fatti dei quali, nella contestazione disciplinare, non si era fatta menzione e sui quali la lavoratrice non aveva potuto dunque controbattere. (a.f.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

