Assunzioni stabili di giovani Tutti gli sgravi contributivi

Incentivi fino a 3mila euro l’anno alle imprese che applicano il tempo indeterminato La durata è di trentasei mesi, sono esclusi i versamenti di natura previdenziale
Per promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Si tratta di una misura strutturale per la creazione di forme di occupazione giovanile stabile rivolta a giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
BENEFICIARI. L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo: a) datori di lavoro imprenditori (art 2082 codice civile); b) datori di lavoro non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..).
RAPPORTI INCENTIVATI. Sono incentivate le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs 23/2015) con qualifica di operai, impiegati e quadri, sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine.
DURATA BENEFICIO. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione con lo sgravio del 50% dei contributi a carico del Datore di Lavoro.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
ESONERO PER MANTENIMENTO IN SERVIZIO APPRENDISTI.
L’incentivo spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato. Il giovane non deve aver compiuto il trentesimo anno di età. Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero nel limite massimo di 3.000 euro e per un periodo massimo di 12 mesi.
ESONERO “ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO”.
E’ previsto l’esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che nei 6 mesi precedenti abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla legge 107/2015 (c.d. buona scuola) e per giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, il beneficio è elevato, alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.
CHI È ESCLUSO. Non rientrano fra le tipologie incentivate i Contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato ed anche se prevedano la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, i Contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale (non rientra nel campo di applicazione del contratto a tutele crescenti). Restano altresì esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni fondamentali: a) Regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale – Durc interno – b) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; c) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
CONDIZONI. L’esonero è subordinato alla sussistenza, alla data di assunzione, delle seguenti condizioni specifiche: il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni; per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del lavoratore è innalzato a trentacinque anni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato
b) il lavoratore nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I periodi di apprendistato e la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione e non si ha diritto alla fruizione dell’esonero quando il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
c) L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
d) Il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
PORTABILITÀ
DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO.
Se per il lavoratore lo stesso o un precedente datore di lavoro ha già fruito parzialmente dell’esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione. Per quanto riguarda la cumulabilità, l’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego. E’ possibile invece godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero previsto dalla legge n. 205/2017 per la trasformazione a tempo indeterminato. L’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica: a) incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili; b) incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASPI (20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore...); c) incentivo Occupazione Mezzogiorno/Sud 2018; d) l’incentivo Occupazione NEET 2018 (non inseriti in percorsi di studio e formazione).
LA MISURA DELL’INCENTIVO. È pari al 50 % per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile (€ 3.000/12=€ 250), con esclusione dei premi e i contributi dovuti all’INAIL e del contributo, ove dovuto, al fondo TFR. Sono escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale che sono concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti sarà svolto base delle rispettive competenze dall’Inps e dall’Inail (Ispettorato Nazionale del Lavoro).
A cura di
Paolo Amoroso
Direzione provinciale Inps
Pescara
Stefano Caranfa
Direzione regionale
Inps Abruzzo

