Di Salvatore: «La riforma incide soprattutto sui poteri del Capo dello Stato»

Il docente di Diritto costituzionale dell’Università di Teramo: «Non ha senso porre la fiducia davanti alle due Camere se c’è l’elezione diretta del Premier»
La proposta di riforma costituzionale deliberata dal Governo Meloni stravolge l’impianto dei rapporti tra gli organi costituzionali e incide, in particolar modo, sui poteri del Presidente della Repubblica, giacché questi non può sciogliere le Camere se non in due casi: qualora il Presidente del Consiglio eletto non ottenga la fiducia iniziale e qualora egli rassegni volontariamente le dimissioni (o sia costretto a rassegnarle a seguito di un voto di sfiducia da parte di entrambe le Camere) e non sia possibile conferire nuovamente l’incarico al Presidente dimissionario o ad altro parlamentare facente parte della maggioranza.
Ciò che con la proposta di revisione si vorrebbe evitare – si dice – sono i cosiddetti ribaltoni e anche che il Presidente della Repubblica possa affidare l’incarico ad un “tecnico”, come è accaduto, ad esempio, con Monti o con Draghi. Il che, però, implica che, in caso di crisi, gli spazi di manovra del Presidente sarebbero pressoché nulli. Non proprio un dettaglio. Mi limito a svolgere qualche breve osservazione critica.
Anzitutto, se si introduce l’elezione diretta del Presidente del Consiglio non ha molto senso prevedere che il Presidente eletto debba poi presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. Delle due l’una: o la legittimazione è popolare o la legittimazione è parlamentare.
In secondo luogo, se la modifica costituzionale si giustifica allo scopo di evitare i cosiddetti ribaltoni, come spiegare il fatto che in caso di cessazione dalla carica del Presidente eletto non si torni alle urne, ma si proceda al conferimento dell’incarico ad un parlamentare eletto in qualità di parlamentare e non già di Presidente del Consiglio?
Anche questo è un ribaltone: tutto interno alla maggioranza, si intende; come lo sarebbe, seppur in termini diversi, l’ipotesi di un nuovo conferimento dell’incarico al Presidente dimissionario: ipotesi realizzabile qualora una delle forze politiche facenti parte della maggioranza smettesse di appoggiare l’Esecutivo in carica e nella maggioranza subentrassero una o più forze politiche diverse da quelle che lo avevano inizialmente sostenuto.
In terzo luogo, non ha senso stabilire che la fiducia sia accordata «a un altro parlamentare per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha (già) ottenuto la fiducia»: se l’ha già ottenuta ed è stato poi sfiduciato, il riferimento all’indirizzo politico e agli impegni programmatici pregressi appare del tutto illogico, giacché colui al quale è affidato l’incarico di formare il nuovo Governo dovrà presentarsi alle Camere con un nuovo programma e non già con quello di un Presidente ormai sfiduciato.
Con la proposta, ancora, si vorrebbe costituzionalizzare una parte del sistema elettorale, prevedendosi che alle liste e ai candidati collegati al Presidente eletto sia attribuito un premio, assegnato su base nazionale, volto a garantire il 55% dei seggi nelle due Camere. Quello che però non si precisa è quale sia la soglia minima perché scatti il premio di maggioranza.
Eppure la Corte costituzionale era stata chiara: «in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l’attribuzione del premio, il meccanismo premiale è foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza».
A ciò si aggiunga un’ultima considerazione: il premio di maggioranza è attribuito su base nazionale; può anche convenirsi che a ciò non osti la circostanza che l’articolo 57 della Costituzione stabilisce che il Senato sia eletto su base regionale.
Resta tuttavia un punto da chiarire: non è affatto detto che le maggioranze nelle due Camere siano coincidenti. In questo caso che si fa?
*professore di diritto
costituzionale -
Università degli studi
di Teramo
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