Giovani vedove e reversibilità L’assegno non può essere tagliato

22 Luglio 2016

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge del 2011 che riduce la pensione nei casi di matrimoni contratti dopo i 70 anni con 20 anni di differenza tra i coniugi

PESCARA. Anche le baby-vedove (o i baby-vedovi) hanno diritto alla pensione di reversibilità, senza tagli, alla morte del loro anziano marito (o moglie). Lo ha stabilito la Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 15 giugno scorso, per chi vuole leggerla www.cortecostituzionale.it)) che ha dichiarato incostituzionale una norma del 2001 (decreto legge 98/2001) che stabiliva la riduzione dell’ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un'età superiore ai settant'anni con un coniuge più giovane di almeno vent'anni e il matrimonio era durato meno di dieci anni.

La legge, approvata nel 2001 nonostante i dubbi di incostituzionalità e di xenofobia, voleva porre un freno ai matrimoni di convenienza, spesso stipulati tra anziani e giovani badanti. La riduzione prevista è del 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al minimo previsto dei 10. Per esempio, se un signore di 74 anni sposa una signora di 54 anni e dopo tre anni di matrimonio muore, la signora avrà una pensione di reversibilità più bassa del 70%, pari cioè a un 10% in meno per ogni anno che manca per arrivare al minimo di dieci anni. Dunque alla signora toccherà una pensione di 300 euro al mese. Se fosse stata più anziana di appena un anno, di euro gliene sarebbero toccati mille.

La Corte costituzionale ha detto che questo non si può faree che «ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà», che è alla base del trattamento previdenziale, e «non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali». In particolare, la sentenza ritiene inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico, quale l'età, per incidere su un istituto - la pensione di reversibilità - fondato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia. I giudici costituzionali criticano anche il presupposto insito nella legge, cioè che ogni matrimonio tardivo (tra persona anziana e coniuge molto più giovane) abbia una ragione di interesse, quasi fraudolenta, cioè solo quella di intascare la pensione una volta deceduto il coniuge anziano. Per la Corte si tratta di un pregiudizio che non considera «l'evoluzione del costume sociale», ossia il «non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, indipendenti dall'età». In effetti si parla di 30mila matrimoni negli ultimi 10 anni fra signori anziani, fra i 70 e gli 85 anni, e ragazze straniere molto più giovani, molto spesso le loro badanti. Come evidenzia la Corte, «la piena libertà di determinare la propria vita affettiva ben si collega all'allungamento dell'aspettativa di vita». E quindi è giusto garantire anche alle «baby-vedove» quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento di diritti civili e politici. La Corte ha ritenuto che la norma dichiarata incostituzionale abbia ««irragionevolmente sacrificato i diritti previdenziali del coniuge superstite».

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