LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: I PATTI DI FAMIGLIA

4 Dicembre 2019

Tra gli strumenti impiegabili per attuare una strategia di pianificazione patrimoniale, è da annoverarsi il patto di famiglia, che rappresenta un istituto giuridico introdotto dal legislatore con la...

Tra gli strumenti impiegabili per attuare una strategia di pianificazione patrimoniale, è da annoverarsi il patto di famiglia, che rappresenta un istituto giuridico introdotto dal legislatore con la duplice finalità, da un lato, di agevolare il passaggio generazionale d’azienda e, dall’altro, di preservare, in tale delicato momento di transizione, il mantenimento dei livelli occupazionali nonché la partecipazione attiva al buon funzionamento del sistema economico nazionale, da parte delle imprese a conduzione familiare, che, come noto, rappresentano la forma d’impresa più diffusa nel nostro Paese.
La caratteristica distintiva del patto di famiglia consiste nella possibilità, per l’imprenditore, di trasferire l’impresa o le partecipazioni sociali che ne integrino il controllo, in favore del solo discendente ritenuto maggiormente idoneo alla prosecuzione dell’azienda familiare, eliminando così il rischio, connesso ad una successione mortis causa, di una perdita di competitività o addirittura di depauperamento del patrimonio aziendale, dovuto ad un subentro, nel governo d’impresa, da parte di tutti gli eredi indistintamente (governance inadeguata). Con il patto di famiglia, in sostanza, l’imprenditore “anticipa” la propria successione, limitatamente al trasferimento della proprietà dell’azienda, in favore di figli o nipoti prescelti, nell’ottica della continuità dell’impresa, prevenendo qualsivoglia contestazione tra i legittimari non destinatari del trasferimento.
Il patto di famiglia si realizza attraverso un contratto di trasferimento d’azienda o di partecipazioni, nel quale tutti i partecipanti prestino il proprio consenso, ed in particolare:
-il disponente, che è il soggetto che trasferisce la propria azienda, o le proprie partecipazioni societarie, al discendente (figlio o nipote) che ritiene più adatto a succedergli nella conduzione della sua attività;
-l’assegnatario, che è il soggetto prescelto dall’imprenditore per la successione nella conduzione dell’azienda e che prende parte alla stipula del patto in veste di destinatario a titolo gratuito della proprietà;
-il coniuge del disponente, la cui presenza in sede di trasferimento è obbligatoriamente prevista dal legislatore;
-i legittimari non assegnatari, che sono tutti i membri della famiglia dell’imprenditore ai quali la legge riserva una quota del patrimonio di quest’ultimo, detta appunto quota di legittima o di riserva, ove in quel momento si aprisse la successione del medesimo. In conseguenza del trasferimento aziendale, l’assegnatario è tenuto a corrispondere al coniuge del disponente e ai legittimari non assegnatari una somma a titolo di liquidazione, corrispondente al valore delle quote di legittima; in alternativa, la liquidazione può avvenire in natura, ossia con l’attribuzione di beni al posto del denaro.
La protezione patrimoniale garantita dal patto di famiglia consiste, dunque, nel garantire una stabilità e continuità nell’azione di governo dell’impresa, mediante una successione certa nell’interesse dell’azienda, nonché fare salvi gli effetti del trasferimento da eventuali azioni giudiziarie, promosse dai legittimari non assegnatari, in ordine alle modalità di divisione della massa ereditaria.
Commercialista, L’Aquila
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