Assalto al caveau, la Cassazione: «Va esclusa l’aggravante mafiosa»

14 Luglio 2024

I giudici romani confermano la decisione del Riesame e respingono il ricorso presentato dal pm: «Banditi violenti e armati pesantemente, ma manca la matrice della criminalità organizzata»

CHIETI. La Cassazione esclude l’aggravante del metodo mafioso per la banda armata di pistole e fucili Kalashnikov che ha compiuto l’assalto da 4,8 milioni di euro all’istituto di vigilanza Ivri di San Giovanni Teatino la sera del 24 marzo 2022, mettendo a ferro e fuoco le strade pur di abbattere il caveau e arrivare al tesoro proveniente dai grandi centri commerciali e dalla Banca d’Italia. A impugnare l’ordinanza del tribunale del Riesame è stata la Direzione distrettuale antimafia dell’Aquila, che ha coordinato l’inchiesta con 23 indagati, quasi tutti della provincia di Foggia, condotta dai poliziotti della squadra mobile di Chieti.
Per il pubblico ministero, i giudici della Libertà hanno fondato la loro decisione «sul fatto che il territorio dove si è verificata la rapina non è noto per fenomeni di infiltrazione mafiosa e sul fatto che gli indagati, in occasione della commissione dei reati, non avrebbero fatto riferimento alla vicinanza a sodalizi mafiosi». Inoltre il tribunale «ha del tutto ignorato gli elementi acquisiti nel corso delle indagini attestanti la contiguità tra gli autori della rapina ed esponenti di gruppi criminali di tipo mafioso».
Ma la seconda sezione penale della Suprema corte (presidente Luciano Imperiali, relatore Emanuele Cersosimo) ha rigettato il ricorso del pm, condividendo la tesi del Riesame. «Non appare possibile», scrive la Cassazione, «configurare la circostanza aggravante in esame solo perché un’azione delittuosa è stata consumata con “metodi” paramilitari da un gruppo di soggetti pesantemente armati, che hanno evidenziato scrupolose modalità organizzative della stessa e che hanno agito con particolare violenza».
Non solo: «A ciò deve aggiungersi che l’articolo 416 bis del codice penale non indica quale requisito della modalità mafiosa la professionalità della condotta, né fa leva sul coinvolgimento di una pluralità di persone nel fatto, ma richiede pur sempre che la condotta sia ammantata dalla matrice mafiosa, utilizzata quale veicolo per la commissione del delitto, mediante approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che provoca nella vittima l’ingenerato convincimento che il reato sia espressione e provenga da un gruppo mafioso».
Ne consegue che l’agire professionale, violento e organizzato «nella consumazione dell’azione delittuosa può sì configurarsi come indizio della sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso ma non è di per sé elemento unico e risolutivo per la configurabilità dell’aggravante stessa, occorrendo un quid pluris consistente nella ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell’agire da un contesto di criminalità organizzata». Questa percezione, secondo la Cassazione, può trasparire da ulteriori fattori quali «il contesto territoriale in cui si svolge la vicenda, la consapevolezza della persona offesa della presenza di sodalizi criminali nell’area territoriale interessata o, ancora, da espressioni usate dai malviventi, modalità di coercizione o altri particolari, diversi e ulteriori rispetto alla caratura violenta, professionale e organizzata dell’azione tale da ingenerare nelle stesse vittime una più accentuata condizione di mirata difesa indotta da una parvenza di agire mafioso. Non emergendo tali elementi ulteriori nella vicenda qui in esame», chiude la Cassazione, «il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato non fondato».