Ateneo, ex dg condannato a risarcire oltre un milione

La giudice del lavoro dà ragione all’università: il licenziamento è legittimo e Napoleone dovrà pagare anche le spese di lite per 10 mila euro
CHIETI. L’ex Dg della d’Annunzio Marco Napoleone ha perso. Ieri la giudice del lavoro Laura Ciarcia lo ha condannato a restituire in favore dell’ateneo di Chieti-Pescara la somma di 1.283.907 euro, «indebitamente percepita», perché superiore a quella fissata dalla legge. La giudice ha inoltre rigettato la domanda dell’ex direttore generale che, ritenendo di essere stato ingiustamente licenziato dall’università, chiedeva di essere risarcito di 493.623 euro per i danni patrimoniali e di 700mila euro per quelli morali. E per questo lo ha condannato a pagare anche le spese di lite per una somma di 10.575 euro.
Una mazzata bella e buona quella che si è abbattuta su Marco Napoleone ex direttore generale del rettorato di Franco Cuccurullo.
L’ex dg, in risposta alla richiesta dell’ateneo di riavere le somme percepite in più, secondo l’università «a titolo di indebito o illecito arricchimento», in realtà sostiene gli fossero dovute in quanto direttore generale, una qualifica che non era riconducibile al concetto di dirigenza amministrativa bensì a quella di “amministratore delegato”. Anzi avrebbe dovuto percepire di più, perché nella quantificazione degli emolumenti non gli erano state conteggiate le ferie non fatte, i premi di risultato e non erano state computate le ritenute fiscali. In riferimento alla sua qualifica il giudice così scrive: «Pur dovendo escludersi la natura giuridica delle università quali organi statali deve comunque affermarsene la natura di enti pubblici autonomi esercenti funzioni estranee diverse a quelle di natura economica e commerciale, attività che annoverano nella propria organizzazione la figura di un amministratore delegato». Insomma l’università non è una holding che ha come principale ragione quella del lucro. La giudice in sostanza sostiene che il direttore generale altri non è che un direttore amministrativo. «Le funzioni di dirigente generale restano assoggettate alla disciplina pubblicistica, proprio in ragione della natura pubblicistica della università». Anche perché, aggiunge la dottoressa Ciarcia, «nessuna legge in materia universitaria prevede il ricorso a forme contrattuali autonome per quanto riguarda le figure dirigenziali». Quindi: «Il trattamento economico della figura del direttore amministrativo delle università deve essere determinato come dice la legge «in conformità dei criteri e parametri con i decreti del ministero dell’università di concerto con i ministeri del tesoro del bilancio e della programmazione economica». In base a questa considerazione la giudice richiama una sentenza della Cassazione che esclude «trattamenti aggiuntivi per tali dirigenti».
Il diritto della università di riavere indietro quanto indebitamente versato a Napoleone «è un diritto soggettivo», scrive la giudice, «non rinunziabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse» che sono proprie delle università.
Nel ricorso, Napoleone a proposito delle somme indebitamente percepite ha chiesto di essere sollevato da qualsiasi eventuale responsabilità ritenendo che questa dovesse addebitarsi all’ex rettore Franco Cuccurullo che di queste somme aggiuntive ne aveva assicurato la congruità e la legittimità.
Ma la dottoressa Ciarcia ritiene che questo argomento trascenda dalle competenze del giudice del lavoro e che le valutazioni personali del rettore, essendo state recepite anche da altri organi universitari, non configurano una esclusiva responsabilità dello stesso.

