Cento avvocati contro l’Inps Annullate le cartelle pazze

27 Settembre 2017

A Chieti prima sentenza in Italia: non dovuti i contributi della gestione separata

CHIETI. Gli avvocati contro l’Inps. In mezzo un giudice del tribunale di Chieti che ha firmato una sentenza pilota, capace di orientare la giurisprudenza d’Italia. Parte proprio da Chieti la rivolta degli avvocati contro l’ente di previdenza che ha mandato ai legali, circa un centinaio soltanto in città, cartelle esattoriali da duemila fino a 30 mila euro. Contributi ora bollati come «non dovuti» dal giudice Ilaria Prozzo che ha dichiarato l’«illegittimità» della manovra dell’Inps. L’avvocato che ha fatto saltare il banco si chiama Antonella Lamaletto, dal 2009 iscritta al foro di Chieti.
Tutto ruota intorno ai contributi pensionistici dei legali. Nel 2011, l’Inps ha avviato una mega operazione, insieme all’Agenzia delle Entrate, per il recupero di oltre 6 milioni di euro di contributi considerati sommersi: è scattata così l’iscrizione d’ufficio dei professionisti alla gestione separata Inps. Il dettaglio – finora decisivo nelle aule dei tribunali, a partire da Chieti – è che gli avvocati sono già iscritti a un albo dotato di un proprio ente di previdenza, la Cassa nazionale forense. Con la maxi operazione, chiamata Poseidone e poi Poseidone 2, sono piovute cartelle di pagamento sugli studi legali.
La contromossa degli avvocati è stata immediata e proprio da Chieti, con l’avvocato Lamaletto, assistita da Laura Castellano di Pescara, è arrivata la sentenza di primo grado che ha fatto scuola: il giudice dice che se un avvocato versa contributi alla Cassa forense non è tenuto a versarli anche alla gestione separata dell’Inps. «In base alla legge di interpretazione autentica emanata nel 2011», recita la sentenza, «sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata, solo i professionisti non iscritti in appositi albi, ovvero quelli che, pur essendovi iscritti, non sono soggetti al versamento dei contributi alla cassa. La ratio della previsione dell’articolo 2 della legge 335 del 1995 è, evidentemente, quella di assicurare copertura assicurativa e tutela previdenziale a soggetti che in difetto di iscrizione alla gestione separata, ne sarebbero privi. La ricorrente, avvocato iscritto all’ordine, per l’anno 2009 ha versato alla Cassa forense il contributo integrativo nella misura del 4%. L’iscrizione in apposito albo e il versamento alla Cassa forense del contributo integrativo escludono che siano integrati i presupposti per l’iscrizione alla gestione separata Inps». Invece, l’Inps sostiene che è necessario versare il «contributo soggettivo» ma la sentenza gli dà torto anche su questo: «La circostanza che la ricorrente abbia versato il solo contributo integrativo non è sufficiente per affermare il suo obbligo di iscriversi alla gestione separata, in quanto la norma di interpretazione autentica non fa alcuna distinzione tra la tipologia di contributi da versare. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata l’illegittimità del provvedimento di iscrizione d’ufficio della ricorrente alla gestione separata Inps».
Nella prima sentenza sul tema, il tribunale dispone «l’integrale compensazione delle spese di lite» a causa dell’«assoluta novità della questione trattata». Ma nei casi successivi sono arrivate le condanne dell’Inps a pagare le spese legali, tra i 1.500 e i tremila euro a ricorso.
In un’altra sentenza su un caso analogo a Lanciano, anche la giudice Cristina Di Stefano stronca l’operazione dell’Inps: «La mancanza di un obbligo di iscrizione ad opera del ricorrente comporta l’insussistenza dell’obbligo contributivo da parte dell’avvocato e, di fatto, priva del suo fondamento l’opposta pretesta contributiva e fa, dunque, venir meno il presupposto logico-giuridico in virtù del quale l’Inps ha proceduto all’iscrizione a ruolo del credito con evidenti conseguenze sull’avviso di addebito il quale non può che esserne travolto».
Sentenza fotocopia anche a Pescara con il giudice Massimo De Cesare: «La norma interpretativa è chiarissima nel senso di escludere l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata Inps per i professionisti che effettuano versamenti contributivi alle casse previdenziali di categoria, senza porre alcuna distinzione circa la natura e la tipologia della contribuzione cui è assoggettato il reddito frutto di attività libero professionale, e quindi tra contributo soggettivo e contributo integrativo».
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