Cus-università, il Tar ferma l’accordo da 12 milioni

12 Maggio 2018

La sentenza: convenzione già scaduta, non si può rinnovare per altri 9 anni Per i giudici il legame tra gli enti è cessato, ma ora è scontro sugli arretrati

CHIETI. La convenzione che regola i rapporti tra ateneo d’Annunzio e Cus Chieti non è nulla ed è stata adempiuta. Ma non è più in vigore, perché non si rinnova in maniera tacita dopo la scadenza dei nove anni. È quanto ha deciso il Tar di Pescara, accogliendo solo nella parte del mancato rinnovo automatico, le richieste dell’università d’Annunzio. Ciò significa che, secondo i calcoli del Cus, l’ateneo deve all’università circa 4 milioni di euro per le attività svolte fino alla scadenza della convenzione, dal momento che non si è più rinnovata automaticamente.
IL RICORSO. Nel 2016 la ex gestione universitaria, diretta dal rettore Carmine Di Ilio e dal dg Filippo Del Vecchio, affida agli avvocati Pietro Referza e Carlo Fimiani il compito di ricorrere al Tar per chiedere la nullità della convenzione stipulata tra l’ateneo e il centro sportivo presieduto da Mario Di Marco, assistito da Leo Brocchi. Il ricorso non chiede solo la nullità della convenzione, ma anche la sua «risoluzione per inadempimento» e infine la sua «inefficacia alla naturale scadenza». I giudici Alberto Tramaglini (presidente), Renata Emma Ianigro (estensore) e Carlo Buonauro accolgono solo l’ultimo punto e sanciscono che la convenzione è scaduta.
LA CONVENZIONE. L’atto è stato stipulato il 15 ottobre del 2004. Prevede che per la gestione delle attività didattico-scientifiche dei corsi di studio della facoltà di Scienze dell’educazione motoria e per il Sistema sportivo integrato di Chieti Scalo, l’ateneo dia al Cus un contributo annuo di 1.369.955. Ma quasi un milione e mezzo all’anno, secondo Di Ilio e Del Vecchio era troppo. Parte così una battaglia che separa definitivamente Cus e ateneo che, sin quando avevano lavorato di comune accordo, erano riusciti ad ottenere importanti e insperati risultati, a partire dall’apertura della facoltà di Scienze motorie.
LA SENTENZA. «Nel merito», scrivono i giudici nella sentenza, «va respinta l’azione di nullità della convenzione poiché infondata. Del pari infondata», si legge ancora, «si appalesa l’azione di risoluzione della convenzione per inadempimento». Per quanto riguarda la terza richiesta, invece, si legge: «Merita accoglimento poiché è fondata la richiesta di declaratoria di nullità della clausola contenuta nell’articolo 17 della convenzione con cui, nel prevederne la durata novennale, si stabiliva che la convenzione medesima si sarebbe tacitamente rinnovata per eguale periodo, salvo disdetta. Secondo i principi generali emergenti dalla normativa di contabilità dello Stato e dalla disciplina contabile regionale e locale, i contratti pubblici per le forniture di beni e servizi devono avere termini e durata certi».
LE PRETESE DEL CUS. Senza rinnovo tacito, dunque, il Cus e la d’Annunzio non hanno al momento, secondo il Tar, alcun legame. Ciò non significa che non lo abbiamo avuto in passato, perché la convenzione non è mai stata nulla. Fino alla sua scadenza, dunque, il Cus ritiene che l’ateneo debba sborsare quanto previsto dalla convenzione. «Il servizio correttamente adempiuto dal Cus», scrive il direttivo del centro, «determinato nel suo oggetto, dal primo gennaio 2011 fino ad almeno giugno 2015 (epopea dei lucchetti e delle catene) deve essere rimborsato con le cifre della convenzione del 2004 ritenuta valida». Secondo i calcoli del Cus l’ateneo dovrebbe sborsare circa 4 milioni di euro. «Il Cus Chieti, riservando ogni rispettosa riflessione critica sull’unica questione decisa dal Tar in linea con l’impostazione dell’ateneo (il diniego di rinnovo automatico della convenzione 2004), esprime tuttavia la propria soddisfazione».