De Cecco, processo sul grano: è subito scontro sulle parti civili

4 Maggio 2023

Un ex dirigente del colosso della pasta e un’associazione di consumatori chiedono il risarcimento Ma i legali degli imputati si oppongono. Il giudice si riserva: deciderà entro il prossimo 20 settembre

CHIETI. È subito scontro tra avvocati nella prima udienza del processo per frode in commercio nei confronti dei vertici della Fratelli De Cecco spa, terzo produttore al mondo di pasta con sede a Fara San Martino. Gli imputati (ieri assenti in aula), nella vicenda della partita di grano francese che sarebbe stato spacciato come pugliese, sono il presidente del gruppo Filippo Antonio De Cecco, 78 anni, Mario Aruffo (68), Vincenzo Villani (60), all’epoca dei fatti rispettivamente direttore degli acquisti e direttore della qualità, e la stessa società (per responsabilità amministrativa). Il pomo della discordia sono le costituzioni di parte civile presentate da Antonio Di Mella, ex dirigente della De Cecco che ha innescato l’inchiesta con la sua denuncia, e dalla Asso-consum, l’associazione di consumatori che si è opposta alla richiesta di archiviazione depositata dal sostituto procuratore Giuseppe Falasca, poi seguita dall’imputazione coatta ordinata dal giudice per le indagini preliminari Luca De Ninis.
LE SCHERMaGLIE
Secondo i difensori degli imputati – gli avvocati Marco Femminella, Marco Spagnuolo, Augusto La Morgia e Antonio Marino – entrambe le costituzioni sono inammissibili. E dello stesso parere è il pubblico mistero. I motivi? L’Asso-consum, sostengono difese e accusa, risulta sospesa «dall’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale», come da provvedimento del ministero dello Sviluppo economico dello scorso 9 giugno e valido per almeno un anno. L’avvocato Aniello Chianese, che rappresenta l’Asso-consum, ha ribattuto affermando che l’associazione riacquisterà i requisiti fra meno di un mese, che la questione è già risolta in sede ministeriale, che il presidente attuale ha il potere di firmare tutti gli atti e che l’associazione è dunque legittimata perché svolge quotidianamente il lavoro sul territorio a tutela dei consumatori. Quanto a Di Mella, secondo il pm e le difese, c’è «fumosità» nell’indicazione del danno patito che giustificherebbe la richiesta di risarcimento. Una tesi respinta dall’avvocato Goffredo Tatozzi, che rappresenta Di Mella, secondo cui l’ex dirigente ha subito «danni non patrimoniali» quantificabili in 20.000 euro. Il giudice Giulia Colangeli si è riservato sulle ammissioni delle parti civili: la decisione ci sarà nell’udienza in programma il prossimo 20 settembre.
LE ACCUSE
L’accusa è di aver posto in commercio, in epoca successiva e prossima al 13 febbraio 2022, alcuni lotti di pasta, «per la maggior parte in formato pasta lunga, alimento diverso per qualità in quanto sulle confezioni», recita l’imputazione, «era riportato falsamente che la materia prima utilizzata era costituita da grano proveniente da California, Arizona e dall'Italia, mentre per il 7 per cento circa, pari a 4.475 tonnellate, era stato impiegato grano proveniente dalla Francia». Inizialmente, il pm Falasca aveva richiesto l’archiviazione ritenendo il reato contestato «del tutto destituito di fondamento».
LA DIFESA
La De Cecco ha sottolineato a più riprese: «La vicenda riguarda l’utilizzo di una modesta quantità di grano francese (prodotto di primissima qualità e superiore di prezzo del 20% rispetto al grano nazionale) utilizzata per la produzione di pasta nei primi mesi del 2020. Le confezioni di pasta utilizzate forniscono anche la seguente informazione: “paese di provenienza del grano: paesi Ue e non Ue; paese di molitura Italia”. Dunque, non si ritiene che l’impiego del grano francese sia in contrasto con le indicazioni di provenienza del grano riportate sulle confezioni, che espressamente menzionano i paesi Ue e non Ue».
L’ORDINANZA
Secondo il giudice De Ninis, invece, «la complessiva informazione veicolata dalle reclame e dalle confezioni di pasta in esame non permette affatto al consumatore di comprendere che per la produzione siano stati utilizzati anche grani di provenienza diversa dagli Stati specificamente indicati, cioè diversi da Italia, California e Arizona». Per il giudice, dunque, siamo in presenza di un’informazione commerciale «non adeguatamente corretta dalla mera indicazione di provenienza da “paesi Ue e non Ue” riportata sulle stesse confezioni». Da qui, l’imputazione coatta.