Giudici del Tar bocciano il numero chiuso

17 Marzo 2019

Ordinanza accoglie la richiesta di uno studente per l’accesso al corso senza test d’ingresso. A novembre l’udienza di merito

CHIETI. Il Tar sfida il Ministero sui corsi universitari a numero chiuso. I giudici del tribunale amministrativo, sezione di Pescara, accolgono la richiesta di uno studente di Scienze motorie di passare a Fisioterapia, senza sostenere il test d’ingresso previsto dal Ministero dell’istruzione università e ricerca (Miur). Lo studente universitario si era visto bocciare la richiesta di trasferimento dalla Segreteria studenti dell’ateneo, che ora, invece, sarà costretta dai giudici Renata Emma Ianigro, Massimiliano Balloriani e Mario Gabriele Perpetuini a «riesaminare la domanda della parte ricorrente, secondo i principi indicati». Ma l’ultima parola sul caso i giudici del Tar la pronunceranno solo nella trattazione dell’udienza di merito, fissata al 22 novembre prossimo.
«Il motivo per cui l’università d’Annunzio aveva rigettato la richiesta dello studente», spiegano i due avvocati dello studente, Salvatore Braghini e Renzo Lancia, «sta nel fatto che i posti erano stati assegnati tutti con lo scorrimento della graduatoria di coloro che, avendo superato il test d’ingresso, si trovavano in posizione utile come assegnati o prenotati. La decisione del Tar consolida l’orientamento della sezione di Pescara, peraltro in sintonia con quella di L’Aquila, che, quasi in contemporanea, ha avallato il ricorso di due giovani in possesso di laurea triennale in Igiene dentale e richiedenti l’iscrizione a Odontoiatria, senza superamento del test. Il Tar di Pescara», continuano i due avvocati del foro di Avezzano specializzati in questo genere di contenziosi, «ha sancito il diritto del ricorrente al riesame della domanda in presenza di posti vacanti per l’anno per il quale il trasferimento viene richiesto e all’esito di una valutazione di merito della compatibilità della preparazione maturata nel corso di provenienza con quella ritenuta necessaria dall’ateneo di accoglienza».
Ma i due legali precisano che la pronuncia del Tar assume anche due profili inediti: il primo relativo al fatto che, dicono citando l’ordinanza, «“la Segreteria studenti appare incompetente (in favore del Consiglio del corso) al pieno esame della domanda del ricorrente, che mira anche al riconoscimento di alcuni crediti formativi in conseguenza del passaggio tra corsi di studi diversi”; il secondo si spinge oltre il riconoscimento del diritto ad occupare posti vacanti, stabilendo che “l’università non pare legittimata a eliminare tutti i posti riservati al passaggio da altri corsi, dando assoluta prevalenza allo scorrimento della graduatoria del test di accesso, che è solo uno dei possibili canali di ingresso al corso di studi”».
La Segreteria studenti dell’ateneo d’Annunzio, però, ha agito non in modo discrezionale ma attenendosi pedissequamente a quanto stabilito di volta in volta dal Miur. E dunque l’ordinanza del Tar appare piuttosto una sfida al Miur e al principio del numero chiuso. È infatti il Miur che comunica alla Segreteria studenti come comportarsi in merito ai trasferimenti. Il Miur manda alla Segreteria studenti gli elenchi con i nominativi dei candidati che hanno diritto a entrare in un corso a numero chiuso. La Segreteria studenti non ha facoltà di scelta, ma deve attenersi a quanto comunicato dal Ministero. L’ordinanza, però, almeno in questo caso la costringe a comportarsi diversamente.
Per gli avvocati Braghini e Lancia «la pianificazione dei numeri di accesso a determinate professioni non è un qualcosa di sbagliato in sé, ma il numero programmato nell’accesso a determinate facoltà è ragionevole soltanto se si inserisce nel contesto di una pianificazione nazionale che consenta ai giovani il diritto ad avere un lavoro stabile e un futuro senza precarietà».