Il futuro del convento nelle carte del 1868

12 Giugno 2021

Guardiagrele. L’ex sindaco De Lucia: nei documenti d’epoca la base per risolvere il caso dei cappuccini

GUARDIAGRELE. L’ex sindaco Piervincenzo De Lucia scende in campo sulla tormentata vicenda del convento dei cappuccini, dopo la notizia che l’esodo dei frati da Guardiagrele è ormai inevitabile. De Lucia analizza la vicenda sotto un unico aspetto giuridico, dal quale potrebbero derivare linee di comportamento sia per i cappuccini sia per il Comune. L’ex sindaco ricorda la stipula dell’atto notarile del 14 marzo 1868, con il quale l’amministrazione del Fondo per il culto cedette al municipio l’ex convento e la rispettiva chiesa.
De Lucia precisa che il testo del documento si compone di dieci passaggi. Quelli oggi rilevanti sono due: nel IX si precisa che il Comune avrà facoltà di chiudere o tenere aperta al culto la chiesa, in questo caso con le relative spese a suo carico, compresa quella dell’ufficiatura; il IV stabilisce invece che il Comune si obbliga di convertire il locale ceduto in uno degli usi specificati dall’articolo 20 della legge, e che se la destinazione designata non avrà effetto la cessione s’intenderà risolta.
«Il sindaco dell’epoca, Paolo De Lucia di Felice», sottolinea De Lucia, «aveva il chiaro intento di ristabilire i cappuccini come comodatari. Una delle due parti, il Comune, consegnò all’altra chiesa e convento affinché se ne servisse per culto e attività religiose, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Questo rapporto», osserva De Lucia, «ha funzionato per più di un secolo e mezzo, con risultati molto positivi per entrambi le parti. Ora però i cappuccini vogliono abbandonare chiesa e convento all’altro rispettabilissimo ordine dei camilliani».
De Lucia evidenzia che un contratto, per di più storicizzato da tanto tempo, non può sciogliersi con il semplice inadempimento di una sola delle parti contraenti, quindi nemmeno con la decisione unilaterale dei cappuccini. «Anche il Comune», continua l’ex sindaco, «trattandosi di un bene pubblico di cui può essere chiamato a rispondere pure alla Corte dei Conti, ha una ineludibile procedura da seguire, sia per tornare in possesso dei beni dopo le opportune verifiche, sia per mantenere eventualmente lo schema di comodato con un altro comodatario, di cui il Comune, e non altri, si fida, perché il comodato è contratto che si pone in essere non con chiunque, ma intuiti personae, ovvero, in considerazione di un soggetto determinato. Purtroppo», conclude De Lucia, «in tutta questa faccenda, scarse conoscenze storiche e molte legittime ragioni, forzano verso derive personalistiche le oggettive esigenze di un ordine religioso in calo di vocazioni, il rapporto giuridico modulato dalle autorità cittadine dal 1868, e la cura degli interessi pubblici in gioco, civili e religiosi, tutti meritevoli di tutela».
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