Il Tar boccia il cementificio «Deve rispettare l’Oasi»

Il giudici accolgono il ricorso del Comune contro l’autorizzazione della Provincia «Gli impianti della zona industriale si adeguino alle norme di tutela della Riserva»
VASTO. «Non è la collocazione fisica dell’attività produttiva a costituire il fattore rilevante, ma gli effetti che essa produce e che possono interferire con le esigenze di conservazione di un sito protetto». È uno dei passaggi più rilevanti della sentenza del Tar di Pescara che, accogliendo il ricorso del Comune contro l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia al cementificio di Punta Penna, ha stabilito un principio importante. Secondo i giudici amministrativi lo stabilimento della Vastocem (oggi Escal srl) per l’attività di produzione di leganti idraulici (cemento sfuso e insaccato) con venti punti di emissione, deve essere sottoposta alla Valutazione d’incidenza ambientale (Vinca) anche se l’impianto produttivo è localizzato in area esterna alla riserva naturale di Punta Aderci. I magistrati Michele Eliantonio, presidente; Alberto Tramaglini e Massimiliano Balloriani, consiglieri, hanno anche evidenziato la necessità del parere del Comitato di gestione della riserva.
La vicenda approdata al Tar di Pescara prende spunto dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia il 13 giugno 2013. Il Comune, che già in sede di conferenza dei servizi aveva evidenziato la necessità della valutazione d’incidenza ambientale stante la prossimità dell’impianto al sito di interesse comunitario (Sic) Punta Aderci-Punta della Lotta, ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione provinciale. L’ente, rappresentato in giudizio dall’avvocato Nicolino Zaccaria, ha sollevato una serie di illegittimità che ruotano sulla localizzazione dello stabilimento, il quale, nonostante ricada in area industriale, si trova a pochi metri dal Sic, nonché all’interno della fascia di protezione esterna della riserva naturale di Punta Aderci, sostenendo che tale localizzazione imponesse necessariamente l’assoggettamento alla valutazione di incidenza ambientale e l’acquisizione del parere del Comitato di gestione del parco costiero. Tesi accolta dal Tar. «Questa sentenza introduce un principio fondamentale», commentano i legali dell’ente, «cioè che anche gli impianti che ricadono in zona industriale sono soggetti alle norme previste dal piano di assetto naturalistico della riserva».
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