Minacciò la madre per avere soldi ma per i giudici non è punibile

8 Luglio 2020

Terrorizzò la donna con un coltello da cucina. La procura chiede la condanna a 3 anni e 4 mesi La sentenza: tra congiunti il reato di estorsione si configura solo quando c’è violenza fisica

CHIETI. Chi minaccia i genitori per avere soldi non è punibile neanche se li terrorizza con un coltello. A dirlo è la sentenza pronunciata ieri dal tribunale di Chieti (presidente Guido Campli, a latere Chiara Di Gerio e Maurizio Sacco), che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Franco Valentini, 48 anni di Ortona, con problemi di tossicodipendenza, difeso dall’avvocato d’ufficio Ciro Striano. Il sostituto procuratore Lucia Anna Campo aveva chiesto la condanna dell’imputato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa. Ma i giudici hanno applicato l’articolo 649 del codice penale, che prevede la non punibilità per il reato di estorsione se commesso – senza violenza fisica – ai danni del marito o della moglie, della madre o del padre e anche di fratelli e sorelle, purché conviventi. Nel caso specifico, l’imputato si è fatto consegnare – sotto la minaccia dell’arma bianca – 150 euro, ma non ha picchiato la madre: ecco perché, secondo il tribunale teatino, non può essere condannato.
A raccontare i fatti in aula, ieri mattina, è stata la vittima. «In quel periodo», ha riferito, «mio figlio era agitatissimo. Quando è tornato a casa, ha preso un coltello da un cassetto della cucina ed è venuto verso di me mostrandomelo. Io mi sono spaventata, ma non c’è stato contatto tra la lama e il mio corpo. Mi ha chiesto i soldi perché doveva stare fuori due o tre giorni. Io non volevo darglieli, ma ho preso 150 euro dal portafoglio e glieli ho consegnati». A quel punto l’imputato si è allontanato dall’appartamento e la madre e il padre hanno raggiunto la caserma dei carabinieri per presentare la denuncia. Il coltello da cucina è stato sequestrato dai militari dell’Arma e nei confronti dell’uomo è scattata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare. «Adesso i nostri rapporti sono buoni», ha aggiunto la madre, «lui si trova in una comunità di recupero e ci sentiamo spesso per telefono. In altre occasioni aveva chiesto soldi per la droga, ma senza minacciarci con i coltelli».
In passato, anche la Corte di Cassazione si è espressa sul tema: il codice penale prevede come punibile «esclusivamente la violenza fisica in senso tecnico e specifico» che «non può essere confusa con la semplice minaccia o violenza psichica». Non basta dunque «l’annuncio, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui» ma è sempre necessaria «l'energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa» per integrare il reato verso i propri congiunti.
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