Niente appalto Asl alla società condannata

L’ex manager Zavattaro si toglie l’ultima soddisfazione e vince al Tar Stop all’impresa di vigilanza che faceva usare ai dipendenti auto private
CHIETI. La Asl di Chieti, nella persona dell’ex manager, Francesco Zavattaro, ha fatto bene a escludere dalla gara di appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza diurno e notturno dei vari ospedali della Asl teatina, una società che non aveva versato le ritenute dei dipendenti allo Stato e che inoltre era stata condannata dal Tribunale di Teramo per aver fatto svolgere ai propri dipendenti il servizio di vigilanza sulle auto private.
Lo hanno deciso i giudici del Tar, sezione di Pescara (Michele Eliantonio, Alberto Tramaglini e Massimiliano Ballorani) che hanno respinto il ricorso di Vigilantes Group srl, Ati vigilantes Group srl/Federalpol srl condannata inoltre a pagare le spese di giudizio per un totale di 4.000 euro, 2.000 in favore della Asl e 2.000 in favore della società di vigilanza L’Aquila, l’altra concorrente, alla quale la Asl ha poi è aggiudicato il servizio.
La Asl era difesa dall’avvocato Diego De Carolis, di Pescara.
La ricorrente è stata esclusa dalla Asl «per l’esistenza di gravi reati incidenti sulla moralità professionale, e per errore grave commesso nell’attività professionale».
L’Ati Vigilantes Group srl/Federalpol srl è stata condannata con sentenza poi confermata anche in appello all’Aquila per un reato commesso nel 2006 che riguardava l’omesso versamento di ritenute in favore dei dipendenti per un ammontare di 123.979 e di Iva per 228.069 euro. Una condanna che secondo la Asl incideva sulla moralità professionale della stessa. Su questo punto la ricorrente, assistita dall’avvocato Enrico Di Ienno, ha sostenuto che la condanna risale nel tempo, tanto più che le viene comunque rilasciata il permesso di polizia per svolgere il servizio di vigilanza, autorizzazione possibile solo in assenza di condizioni che incidono sulla moralità professionale. A sfavore dell’Ati c’è poi una sentenza del tribunale di Teramo che l’ha condannata per aver fatto utilizzare ai dipependenti auto proprie, in violazione del regolamento di servizio del Questore sull’uso di automezzi privi di contrassegni approvati. La società esclusa ha replicato sostenendo che la condanna era solo una contravvenzione che non doveva essere ritenuta una violazione così grave.
Non la pensano così i giudici che hanno rigettato entrambi i motivi del ricorso.
Secondo il Tar il provvedimento di esclusione era correttamente motivato e giustificato soprattutto a proposito delle ritenute non versate «che rivelano una obiettiva gravità e intenzionalità della violazione a riversare allo Stato quanto trattenuto» e ciò, secondo i giudici, incide notevolmente sulla moralità e affidabilità dell’impresa che peraltro aspirava a gestire un servizio pubblico. La legittimità di questa motivazione varrebbe già da sola, scrive il Tar, a giustificare l’esclusione deliberata dalla Asl. Tuttavia i giudici analizzano anche il secondo punto. E per ribattere alle giustificazioni della ricorrente sostengono che, indipendentemente dalla sanzione (una ammenda) e dalla pena concretamente inflitta, il fatto di far usare ai propri dipendenti auto private, prive dei segni distintivi, incide notevolmente sulla sicurezza degli operatori, perché questi segni servono affinché le auto dei vigilantes siano riconosciute, soprattutto da parte delle forze dell’ordine e a evitare anche sovrapposizioni negli interventi o fraintendimenti sul personale di vigilanza.

