Riposi saltati in ospedale Asl risarcisce due medici

23 Novembre 2019

L’azienda condannata a pagare 93mila euro per mancate pause in dieci anni L’avvocato Damiano: illegittimo anche il regolamento sull’orario di lavoro 

LANCIANO. La Asl Lanciano-Vasto-Chieti è stata condannata a risarcire di oltre 90.000 euro due medici dell’ospedale Renzetti per aver fatto loro saltare, nell’arco di 10 anni, numerosi riposi compensativi dopo reperibilità attiva e riposi giornalieri.
È una sentenza destinata a fare da apripista a centinaia di altri ricorsi quella emessa dal giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Cristina Di Stefano, sul ricorso contro la Asl di due medici dell’ospedale, rappresentati dall’avvocato Luca Damiano, del foro di Vasto, per la verifica di una duplice violazione sull’orario di lavoro da parte dell’azienda: la mancata fruizione del riposo compensativo dopo turni di pronta disponibilità attiva e il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell’arco giornaliero, previsto dalla legge 30 ottobre 2014 n. 161. Casi non di certo isolati visto che al Renzetti, data la carenza di personale, molti svolgono turni massacranti per compensare le assenze.
Il ricorso è stato depositato dall’avvocato Damiano nel giugno 2018 per i medici che, in due, in circa 10 anni, avrebbero svolto in totale oltre 220 turni senza riposo delle 11 ore consecutive e 36 turni senza riposo compensativo. Tutti documentati anche con gli estratti dei cartellini marcatempo e relativi turni di servizio. Il legale ha chiesto al giudice di riconoscere le violazioni Asl sull’orario di lavoro, i riposi e chiesto un risarcimento in via equitativa. La Asl ha sollevato delle eccezioni ma, a parte alcune relative ad alcuni turni che sono stati poi scorporati dal computo del risarcimento, sono state respinte.
«Il giudice del lavoro», spiega l’avvocato Damiano, «ha stabilito che se la prestazione è stata resa in reperibilità attiva, la stessa deve essere considerata nel numero di ore complessivamente lavorate dal medico e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale. Va quindi riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell’articolo 36 Costituzione e dell’articolo 5 della Direttiva n. 2003/88/CE. Il giudice ha poi rilevato l’illegittimità del regolamento sull’orario di lavoro adottato dalla Asl, che disciplinando all’articolo 5 il servizio di pronta disponibilità, in contrasto con il disposto contrattuale, prevede che “la pronta disponibilità notturna festiva non dà luogo a riposo compensativo”. Il giudice ha poi calcolato il risarcimento pari a 44.638,25 euro per un medico e 49.485,25 euro per l’altro. «Ora altri medici nella medesima gravosa condizione di lavoro», chiude Damiano, «sono legittimati ad avanzare domanda di risarcimento danni e potrebbe trattarsi di un vero salasso per le casse pubbliche Asl».
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