Si finge carabiniere del Nas: stop alla licenza per lavorare come investigatore privato

23 Maggio 2023

I giudici amministrativi: «Bene ha fatto la prefettura a negare l’autorizzazione» L’aspirante 007 condannato anche a pagare le spese al ministero dell’Interno

CHIETI. È arrivato a fingersi carabiniere del Nas pur di ottenere l’immediato accesso a dati sensibili contenuti in referti medici ospedalieri. Una leggerezza che è costata cara a un aspirante detective, perché la prefettura di Chieti – alla luce di questo grave precedente – gli ha respinto la richiesta di autorizzazione per lavorare come investigatore privato. Ieri mattina, il Tribunale amministrativo regionale di Pescara ha sentenziato che quel diniego va ritenuto «più che sufficientemente motivato e, dunque, legittimamente adottato». È un primo punto fermo dopo oltre otto anni di battaglie a colpi di carte bollate.
L’ITER IN PREFETTURA
Tutto comincia a febbraio 2015, quando la titolare di un istituto di investigazioni – come prevede la legge – chiede alla prefettura il rilascio della licenza per un dipendente. Nell’ambito dell’istruttoria viene acquisita una nota informativa della questura che svela come quell’uomo, il 18 e il 19 ottobre 2010, sia entrato in due ospedali spacciandosi per appartenente al Nucleo antisofisticazione e sanità dell’Arma dei carabinieri con l’obiettivo di consultare documenti sensibili. Una furbata per la quale è stato condannato a 5.000 euro di multa (in sostituzione di venti giorni di reclusione), perché riconosciuto colpevole di «sostituzione di persona». La sentenza è stata poi confermata anche dalla Corte d’appello. Alla luce di questo precedente ritenuto «ostativo», la prefettura respinge l’istanza. Ma l’aspirante detective non ci sta e si rivolge al Tar, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
IL RICORSO
Secondo il ricorrente – è ricostruito in sentenza – la prefettura «si è basata esclusivamente su un unico precedente penale, peraltro “bagatellare” e risalente a nove anni prima rispetto all’adozione del provvedimento impugnato». Sempre secondo la difesa, «l’autorità di polizia avrebbe dovuto effettuare un’approfondita indagine sulla personalità del ricorrente» e, invece, la lettura dei fatti sarebbe stata «parziale e del tutto superficiale».
LA SENTENZA
Arriviamo così alla sentenza di ieri. Secondo i giudici amministrativi (presidente Paolo Passoni, consigliere Renata Emma Ianigro, referendario estensore Fabio Belfiori), il ricorso è totalmente infondato e va respinto. Il motivo? Bene ha fatto la prefettura – si legge in sentenza – a negare l’autorizzazione da investigatore privato: uno specifico articolo del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che la licenza in questione non possa essere concessa a chi è stato riconosciuto colpevole per reati «non colposi». E ancora: «Il provvedimento prefettizio impugnato riporta analiticamente l’iter seguito dall’ufficio per l’espletamento degli atti istruttori effettuati su istanza prodotta dal ricorrente». Non solo il ricorso rigettato: i giudici del Tar di Pescara hanno condannato lo 007 mancato anche a pagare 2.000 euro di spese di lite al ministero dell’Interno.
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