Spaccia cocaina e gira armato «No al permesso di soggiorno»

CHIETI. Spacciava cocaina e girava armato. Un albanese di 42 anni, più volte finito al centro di vicende giudiziarie, ha presentato ricorso al Tar contro la questura di Chieti che gli aveva negato il...
CHIETI. Spacciava cocaina e girava armato. Un albanese di 42 anni, più volte finito al centro di vicende giudiziarie, ha presentato ricorso al Tar contro la questura di Chieti che gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno «per ragioni di pericolosità sociale». Ma i giudici amministrativi di Pescara (presidente Renata Emma Ianigro, consiglieri Massimiliano Balloriani e Pietro De Berardinis) hanno dato ragione alla polizia.
La decisione di annullare il documento per restare in Italia è stata presa dopo una valutazione del curriculum criminale dell’albanese, condannato per minaccia a mano armata (nei confronti di un commerciante per recuperare una somma a lui concessa in prestito) e furto aggravato. Non solo: in precedenza era stato arrestato perché i carabinieri gli avevano trovato della cocaina nascosta nel serbatoio dell’auto che stava guidando.
«La valutazione della questura, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non risulta elusiva», scrivono i giudici, «tenuto conto di tutte le pregresse vicende di rilievo penale che avevano visto coinvolto il ricorrente in comportamenti di sicuro allarme sociale in quanto inerenti reati contro la persona e il patrimonio, peraltro con la minaccia a mano armata». Il Tar scende nel dettaglio: «La questura ha operato un espresso e motivato bilanciamento tra l’esigenza di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, messa a repentaglio dalla pericolosità dello straniero manifestata con le reiterate e gravi condotte criminose di cui si è reso responsabile, e quella di tutela dell’unità familiare, evidenziando l’incompatibilità dell’indole di vita del ricorrente con il suo ruolo genitoriale rispetto ai figli minori». Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, è la conclusione dei giudici, «i legami affettivi non hanno agito da deterrente per impedirne la commissione dei reati e non hanno favorito l’inserimento e l’integrazione del cittadino straniero in un sano contesto sociale». (g.let.)
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