Stop ai prestiti beffa, la Provincia incassa e aggiusta le strade rotte

26 Agosto 2021

Condannate le banche per i contratti derivati: per l’amministrazione arriva un tesoretto di 7,5 milioni Ecco le sentenze: «Troppo svantaggiose le operazioni finanziarie avviate per coprire i debiti pubblici»

CHIETI. Un tesoretto da 7,5 milioni di euro che adesso sarà usato per rifare le strade provinciali ridotte a pezzi. A distanza di 8 anni dalla scoperta di spese nascoste – «commissioni occulte a vantaggio dell’istituto di credito» – nei contratti di derivati sottoscritti con la banche, la Provincia di Chieti è riuscita a rimettere le mani sui soldi. E stavolta il caso dei “collar swap”, cioè i prestiti con le banche accesi per ristrutturare i debiti della Provincia, è chiuso una volta per tutte: dopo aver incassato già i primi 2,1 milioni grazie a due sentenze che hanno condannato le banche Bnl e Unicredit a restituire gli «indebiti trattenuti», la prima del tribunale di Chieti e la seconda della Corte d’Appello dell’Aquila, la Provincia e la Bnl hanno trovato un accordo per l’ultima parte dei crediti contestati per prescrizione: la banca ha versato alla Provincia 490.280,67 euro anziché 842.132,75 con la promessa-impegno di rinunciare a un altro ricorso in Corte di Cassazione.
L’ACCORDO Secondo il parere dell’avvocato Duilio Manella, legale esperto di intermediazione finanziaria e contratti swap che ha assistito la Provincia, la Cassazione, riesaminando soltanto quei crediti, avrebbe potuto rimettere in discussione l’intera questione e la Provincia avrebbe rischiato di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. E così, il consiglio provinciale ha detto sì alla proposta di transazione con la banca, rappresentata dall’avvocato Osvaldo Prosperi, ed è stata accettata la somma di quasi 500mila euro.
QUOTE NON VERSATE Ma la vittoria della Provincia riguarda altri 5 milioni “bloccati”, cioè le quote non ancora versate dei prestiti derivati: con i contratti swap considerati nulli, adesso quelle somme non devono essere più pagate. Per l’amministrazione del presidente Mario Pupillo, obbligata a fare i conti anche con i centesimi per i tagli del governo, significa ritrovarsi in tasca 7,5 milioni in un colpo. E ora quei fondi, pronti per essere spesi, saranno investiti per rifare le strade rotte: il dirigente Giancarlo Moca ha avviato già le pratiche.
VENTI ANNI Si è chiuso un caso che riporta al 2001 quando, con la presidenza di Mauro Febbo, si decise di avviare un’operazione di ristrutturazione dei debiti della Provincia: all’epoca, si sottoscrissero i primi contratti con le banche per coprire i debiti della spesa pubblica attraverso prestiti obbligazionari chiamati “purple collar”. Nel 2006, con Tommaso Coletti presidente, ci fu un’altra operazione e si rifinanziò il tutto con 4 collar swap, due con la Bnl e altri due con l’Unicredit: sono questi i contratti finiti, poi, al centro dei contenziosi e annullati. Nel 2013, con i rendimenti negativi, la Provincia fece esaminare quei contratti da una società di consulenza e scoprì che «già al momento del perfezionamento dei singoli contratti, gli stessi presentavano un mark to market negativo a svantaggio dell’ente». Significa, secondo la società di consulenza, «commissioni occulte a vantaggio dell’istituto di credito» e in danno della Provincia: proprio questo parere fu il primo blocco dello scontro giudiziario.
IN CAUSA PER 8 ANNI Durante il giudizio, un consulente nominato dal tribunale di Chieti ha detto che i contratti tra Bnl e Provincia «alla data della loro sottoscrizione avevano un valore negativo per la Provincia rispettivamente di 265 mila euro e 129 mila euro». La Provincia, invece, sottoscrisse quei collar swap «nella convinzione che fossero strutturati in termini di parità (contratti par)». La sentenza di primo grado spiega: «Dalle schede contrattuali, invece, emerge che la banca dichiarò in ciascun contratto il valore (premio) equivalente delle due opzioni scambiate: nel primo dichiarate di 600 mila euro e nell’altro di 260 mila euro ognuna. Equivalenza, per quanto rilevato, non corrispondente alla realtà». È un passaggio decisivo della sentenza: «Assume rilievo», dice il documento, «la dichiarata (ma in realtà non vera) equivalenza dei valori delle opzioni scambiate: disvalore che, essendo la Provincia all’oscuro, delle differenti quotazioni di floor e cap, non può dirsi accettato». Secondo la sentenza, in questa condizione, la banca si sarebbe assicurata un’entrata maggiore a fronte di un rischio più elevato scaricato sulla Provincia.
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